STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO - LAVORO SUBORDINATO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300590/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per contestare il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Brescia. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Arturo Raffaele Covella, ha impugnato il provvedimento amministrativo che ha negato il prolungamento della sua autorizzazione a soggiornare in Italia. La controversia si inquadra nel settore del diritto dell'immigrazione e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, materia particolarmente delicata in cui si bilanciano i diritti soggettivi dei migranti con i poteri di controllo e regolazione della pubblica amministrazione. Il caso è stato sottoposto al giudizio amministrativo mediante ricorso al TAR e affrontato in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023.
Il quadro normativo
La materia della permanenza degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal Testo Unico sull'immigrazione, Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il quale contiene la disciplina generale in tema di ingresso, permanenza e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Le decisioni della Questura in materia di permessi di soggiorno sono provvedimenti amministrativi che possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie del processo amministrativo, come previsto dal Codice del Processo Amministrativo. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato al verificarsi di determinate condizioni di legge e al mantenimento dei requisiti richiesti al momento del rilascio originario, spettando alla Questura il compito di effettuare le verifiche inerenti al permanere di tali requisiti. La decisione di negare il rinnovo deve essere adottata nel rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e correttezza che governano l'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso della vicenda riguardava la legittimità del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno opposto dalla Questura al ricorrente. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che il provvedimento fosse viziato da illegittimità, presumibilmente sul presupposto di non aver perso i requisiti richiesti per il mantenimento dello status di soggiornante regolare o che la Questura avesse erroneamente valutato la sua posizione. La Questura, invece, aveva ritenuto fondatamente che il ricorrente non possedesse più i presupposti di legge per il rinnovo, o comunque che il provvedimento fosse stato adottato in conformità alle norme vigenti e agli atti di indirizzo applicativi. La questione rappresentava una controversia amministrativa tipica, incentrata sulla corretta applicazione della normativa sull'immigrazione e sulla legittimità del potere discretivo della pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari, dal Consigliere Ariberto Sabino Limongelli e dal Referendario Luca Pavia, ha condotto la valutazione della controversia esaminando gli atti e le memorie prodotte dalle parti nonché ascoltando le difese orali durante l'udienza. Il TAR ha ritenuto fondato il comportamento amministrativo della Questura, accogliendo le ragioni addotte dalla difesa del Ministero dell'Interno e dell'Ente questore. Nel respingere il ricorso, il giudice ha presumibilmente considerato che la Questura aveva correttamente accertato la sussistenza dei presupposti legittimanti il diniego, oppure ha ritenuto che il ricorrente non fosse in grado di provare il mantenimento dei requisiti necessari al rinnovo. Il TAR ha applicato il principio secondo cui gli atti amministrativi in materia di soggiorno godono di presunzione di legittimità e che spetta al ricorrente provare l'illegittimità del provvedimento impugnato. Il giudizio si è concluso con il rigetto della domanda cautelativa e cautelare avanzata dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente pronunciato il respingimento del ricorso proposto dal cittadino straniero. Il decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Brescia è rimasto in vigore e viene a consolidarsi sulla base della pronuncia di merito del giudice amministrativo. Le spese relative al giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese di lite senza che l'una sia stata condannata al rimborso dell'altra. La sentenza è divenuta definitiva nella data di pronunciamento, 7 luglio 2023, e rappresenta dunque una decisione ormai consolidata in ordine alla legittimità del diniego amministrativo.
Massima
Il diniego amministrativo del rinnovo del permesso di soggiorno, quando adottato dalla Questura nel rispetto della procedura di legge e dei presupposti normativi applicabili, costituisce provvedimento amministrativo legittimo opponibile al ricorrente che non fornisca idonea prova della perdita del fondamento legale della decisione contestata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Brescia, in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 123 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Raffaele Covella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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