Sentenza n. 202300581/2023
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Soggiornanti Di Lungo Periodo – Revoca - Permesso Di Soggiorno Ordinario - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un decreto emanato dal Questore di Brescia in data 10 febbraio 2020, notificato il 13 febbraio successivo. Il provvedimento impugnato consisteva nella confermazione della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo precedentemente rilasciato al ricorrente, senza che fosse contemporaneamente concesso un titolo di soggiorno ordinario alternativo. La situazione rappresenta una forma di allontanamento dalla comunità nazionale attraverso un atto amministrativo unilaterale emesso dalla pubblica amministrazione competente. Il ricorrente ha ritenuto illegittimo tale provvedimento e ha deciso di impugnarlo dinanzi al giudice amministrativo, sostenendo probabilmente che mancassero i presupposti normativi per una revoca così drastica del suo status di residente di lungo periodo.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno e della loro revoca è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il permesso di soggiorno di lungo periodo rappresenta una forma di titolo qualificato che viene concesso a stranieri che soddisfano determinati requisiti stabili, quali la dimostrazione di stabilità economica, il godimento di idoneo alloggio e l'assenza di precedenti penali. La revoca di tale permesso non può avvenire arbitrariamente ma deve essere motivata e deve sussistere uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, quali comportamenti contrari all'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o il completamento della pena per gravi delitti. In questa controversia emergono anche considerazioni sulla tutela della privacy dei dati personali, regolata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento europeo 2016/679.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consiste nella verifica della legittimità e della corretta motivazione del decreto del Questore che ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo. La controversia si articola intorno al quesito se l'amministrazione abbia agito nel rispetto della legge, se abbia provveduto a fornire una motivazione adeguata per un atto così incisivo sulla sfera giuridica del ricorrente e se sussistessero effettivamente i presupposti normativi per procedere a una revoca totale senza alternativa di titolo ordinario. La questione riveste rilevanza giuridica significativa perché il permesso di lungo periodo costituisce uno status di stanzialità riconosciuto e non può essere eliminato senza una seria base fattuale e giuridica. Il ricorrente ha evidentemente contestato l'adeguatezza della motivazione e la sussistenza dei presupposti legali per tale provvedimento drastico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto una valutazione approfondita della legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, giungendo alla conclusione che il decreto del Questore era fondato e rispettava i requisiti normativi richiesti. Benché il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa ma solo l'epigrafe e il dispositivo, come spesso accade per i provvedimenti di ottemperanza o per decisioni brevi, il respingimento del ricorso implica che il collegio giudicante ha ritenuto corretta la valutazione dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per la revoca. Il giudice ha presumibilmente examinato la motivazione del decreto questore, verificando se fossero state correttamente applicate le disposizioni di legge e se i motivi adottati dall'amministrazione fossero logicamente coerenti e fattuali. La decisione di respingere il ricorso significa che il TAR ha confermato la legittimità dell'operato amministrativo e ha rigettato le censure prospettate dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto integralmente il ricorso presentato dal cittadino straniero per l'annullamento del decreto questore, confermando così la validità e l'efficacia della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge dovuti. La sentenza è stata ordinata per essere eseguita dall'autorità amministrativa competente, sicché il decreto questore rimane pienamente efficace e il ricorrente dovrà adeguarsi al provvedimento impugnato. Per tutela della privacy, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente nel testo ufficiale della sentenza, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo costituisce esercizio legittimo dei poteri amministrativi quando fondata su presupposti normativamente previsti e adeguatamente motivata, restando sottratta all'annullamento giurisdizionale ove il provvedimento sia legalmente fondato e coerentemente argomentato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del decreto del Questore di Brescia di data 10 febbraio 2020, notificato il 13 febbraio 2020, con il quale è stata confermata la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, senza rilascio di un titolo di soggiorno ordinario. sul ricorso numero di registro generale 323 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Questura di Brescia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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