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Sentenza n. 202300580/2023

Sentenza n. 202300580/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO AUTONOMO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300580/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento di un provvedimento emesso dalla Questura di Brescia il 13 febbraio 2020, con il quale è stato rigettato il rinnovo della sua istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La controversia nasce dalla decisione della Questura di respingere la richiesta di rinnovo, fatto che ha esposto il ricorrente al rischio di perdita della documentazione necessaria per la permanenza legale in Italia e per l'esercizio della propria attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto al rinnovo e l'annullamento del provvedimento ablatorio.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, che disciplina le condizioni, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro per i cittadini stranieri. La Questura, quale autorità competente in materia di stranieri, esercita un potere amministrativo che deve rispettare i vincoli imposti dalla legge, i principi di proporzionalità, motivazione e tutela dei diritti dei ricorrenti. Il procedimento davanti al Tribunale Amministrativo è disciplinato dal codice del procedimento amministrativo, che prevede i criteri di legittimità dei provvedimenti amministrativi e le garanzie procedurali per le parti.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della decisione della Questura di rigettare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, mettendo in discussione se l'amministrazione avesse correttamente accertato la sussistenza dei presupposti legali per il rinnovo e se avesse motivato adeguatamente le ragioni del rifiuto. Il ricorrente contestava il provvedimento quali illegittimità procedurali o sostanziali, facendo valere il diritto a ricevere una corretta istruttoria della propria istanza e il rispetto dei criteri di proporzionalità nei confronti della misura adottata. La questione rilevante era quindi se il provvedimento fosse stato emesso nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e motivazione richiesti dal diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato gli atti depositati dalle parti e ascoltato i difensori nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, ha ritenuto che il ricorso fosse infondato. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio la motivazione della decisione, si deduce che il giudice ha accertato la corretta osservanza della legge da parte della Questura nel valutare l'istanza di rinnovo e ha ritenuto che mancassero i presupposti per dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Bernardo Massari come estensore, dal Consigliere Ariberto Sabino Limongelli e dal Referendario Luca Pavia, ha valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e ha concluso che il rigetto non conteneva elementi tali da giustificare l'intervento di annullamento.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso numero 219 del 2020, confermando così il provvedimento della Questura di Brescia e rigettando la domanda di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro duemiladuecentocinquanta euro più gli accessori di legge dovuti dalla parte soccombente. La sentenza è stata sottoposta al regime di esecuzione diretta dall'autorità amministrativa, il che significa che il provvedimento della Questura rimane pienamente valido e efficace. Inoltre, al fine di proteggere i dati personali del ricorrente in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità del ricorrente e qualunque altro dato idoneo a identificarlo.

Massima

I provvedimenti della Questura in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro sono legittimi quando emessi nel rispetto dei criteri legali e amministrativi vigenti, e il ricorrente che voglia contestarli deve fornire elementi concreti di illegittimità sostanziale o procedimentale del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento n. Cat. A.12/2020/Immigr/II Sez/ft/-OMISSIS- emesso dalla Questura di Brescia in data 13.02.2020 e notificato in pari data, con cui viene decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro – nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Pontoglio, Vincenzo Trommacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di   Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di   Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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