Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300580/2023
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Lavoro Autonomo - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del provvedimento n. Cat. A.12/2020/Immigr/II Sez/ft/-OMISSIS- emesso dalla Questura di Brescia in data 13.02.2020 e notificato in pari data, con cui viene decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro – nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale; sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Pontoglio, Vincenzo Trommacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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