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Sentenza n. 202300579/2023

Sentenza n. 202300579/2023

STRANIERI - RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300579/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso la Questura di Bergamo. La Questura, con provvedimento notificato il 7 febbraio 2020, rigettò la richiesta di rinnovo. Il ricorrente non accettò questo esito e impugnò il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendone l'annullamento. La controversia dunque riguardava la legittimità amministrativa del diniego del rinnovo, ovvero se la Questura avesse correttamente applicato la normativa vigente in materia di permessi di soggiorno per motivi lavorativi. Il ricorso, iscritto al numero 132 del 2020, venne deciso in sede di udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato il 7 luglio 2023 dal collegio giudicante composto da tre magistrati amministrativi.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il cosiddetto Testo unico dell'immigrazione, che regola le condizioni e i procedimenti per l'ingresso, il soggiorno, l'occupazione e l'allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. Questo decreto stabilisce i requisiti necessari per ottenere e rinnovare permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, includendo sia la dimostrazione della disponibilità di un'occupazione regolare sia il possesso di documentazione idonea e il rispetto di criteri economici e sanitari. Le Questure sono gli organi amministrativi preposti all'istruzione dei procedimenti e all'adozione dei relativi provvedimenti, operando nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi di diritto amministrativo generale, quali la proporzionalità, la ragionevolezza e il vincolo dei procedimenti amministrativi alle norme di legge. Il giudice amministrativo esercita il controllo di legittimità su questi provvedimenti valutandone la conformità con l'ordinamento giuridico vigente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se la Questura di Bergamo avesse correttamente applicato la disciplina in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro, oppure se il rigetto della richiesta presentata dal ricorrente fosse privo di adeguata motivazione, illegittimo sotto il profilo della violazione di norme di legge o irrazionale nelle sue premesse fattiche. Il ricorrente evidentemente contestava il diniego ritenendo che ricorressero i presupposti legittimanti il rinnovo del permesso, mentre l'Amministrazione difendeva la validità del provvedimento sostenendo il mancato verificarsi dei requisiti normativi richiesti. La questione era giuridicamente rilevante poiché tocca il diritto allo sviluppo della vita personale e professionale di uno straniero nel territorio italiano, un ambito dove il diritto amministrativo deve coniugare il potere discrezionale dell'Amministrazione con il rispetto dei diritti fondamentali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR, dopo aver esaminato il ricorso e gli atti amministrativi sottoposti al suo controllo, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo e non affetto dalle varie illegittimità denunciate dal ricorrente. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, dal dispositivo di rigetto del ricorso può inferirsi che il tribunale ha valutato la sussistenza dei requisiti normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno e ha concluso che la Questura aveva correttamente verificato il loro mancato soddisfacimento oppure aveva riscontrato difformità procedurali o documentali tali da giustificare il diniego. Il giudice amministrativo ha applicato il sindacato di legittimità proprio del controllo amministrativo, verificando la conformità del provvedimento alle norme di legge e ai principi generali dell'azione amministrativa, concludendo per l'assenza di violazioni riscontrabili nel capo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Bergamo. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro millecinquecento, oltre gli accessori di legge dovuti. Il collegio ha inoltre disposto che i dati personali del ricorrente fossero oscurati nei documenti di causa a tutela della sua privacy, in conformità agli articoli 52 del Codice della privacy e 10 del Regolamento europeo 2016/679, disposizione questa opportuna data la natura sensibile dei dati riguardanti lo status migratorio e la situazione lavorativa dell'interessato.

Massima

La Questura, nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, legittimamente rigetta la richiesta quando il richiedente non soddisfa i requisiti normativi previsti dal Testo unico dell'immigrazione, e il giudice amministrativo sindaca la legittimità del provvedimento di rigetto secondo i criteri di conformità alle norme di legge e ai principi di correttezza procedimentale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Bergamo Cat.2°/-OMISSIS-/IMM/IISEZ/2020/CM/61, con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data 7.02.2020. sul ricorso numero di registro generale 132 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati: Bernardo Massari, Ariberto Sabino Limongelli, Luca Pavia. Esito: RESPINGE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Bergamo Cat.2°/-OMISSIS-/IMM/IISEZ/2020/CM/61, con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data 7.02.2020.
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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