STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300561/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Muhammad Asif, cittadino straniero, ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia, secondo la procedura straordinaria di regolarizzazione prevista dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo numero 34 del 2020. Lo Sportello ha rigettato la domanda con decreto EMERSIONE 2020/107144/DOM in data 19 settembre 2022, notificato tramite posta elettronica certificata il 29 settembre successivo. Asif ha impugnato il rigetto ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento del decreto e l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Seconda del TAR e discusso pubblicamente il 28 giugno 2023, davanti al collegio presieduto da Bernardo Massari.
Il quadro normativo
La procedura di emersione dal lavoro irregolare è stata introdotta in via straordinaria dal decreto legislativo numero 34 del 2020, il quale ha dettato una disciplina semplificata per consentire ai lavoratori stranieri in situazione di irregolarità amministrativa di acquisire una posizione legale in Italia. L'articolo 103, comma 1, di tale decreto delineava i criteri e le modalità attraverso cui i soggetti in lavoro nero potevano presentare istanza presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di ciascuna Prefettura sul territorio nazionale. Le decisioni dello Sportello in accoglimento o in rigetto della domanda costituiscono atti amministrativi assoggettati ai principi della legalità, della trasparenza e della motivazione, e sono quindi sindacabili davanti al giudice amministrativo per questioni di eccesso di potere e di violazione di legge.
La questione giuridica
La controversia concerneva la legittimità del rigetto della domanda di emersione, ossia se la Prefettura di Brescia avesse correttamente valutato la domanda di Asif secondo i criteri normativi e procedurali previsti dal decreto legislativo numero 34 del 2020, oppure se il diniego fosse stato adottato in carenza di motivazione adeguata, in violazione di legge o in eccesso di potere. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di rigetto e sollecitava una pronuncia giudiziale che accertasse il suo diritto alla regolarizzazione della posizione lavorativa, con tutte le conseguenze derivanti dall'acquisizione della legalità amministrativa e dalla possibilità di proseguire legittimamente l'attività lavorativa.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale ha verificato il quadro fattuale sotteso alla controversia e ha considerato le eventuali sopravvenienze verificatesi tra il deposito del ricorso e la data della decisione. È emerso che Muhammad Asif aveva acquisito, mediante canali diversi da quelli della procedura amministrativa impugnata, una condizione giuridica e fattuale che aveva mutato le sue circostanze personali e professionali. Tale situazione sopravvenuta ha eliminato l'interesse concreto e attuale della prosecuzione del ricorso nei confronti della Prefettura, poiché il bene della vita che il ricorrente perseguiva mediante l'azione giudiziale non era più necessario oppure poteva ritenersi già acquisito attraverso altre modalità. Il collegio giudicante ha ritenuto che venisse meno un elemento essenziale della ricorribilità, ossia la necessaria correlazione tra la decisione amministrativa impugnata e l'interesse soggettivo del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale su quella specifica questione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo che le spese della causa fossero compensate tra le parti. Il collegio ha inoltre liquidato a favore dell'avvocato che ha assistito il ricorrente nel gratuito patrocinio la somma di mille euro, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e contribuzione ai fondi previsti. La sentenza è stata pronunciata il 28 giugno 2023 e la sua esecuzione è stata ordinata all'autorità amministrativa competente.
Massima
La carenza sopraggiunta di interesse nel corso del procedimento amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dall'esame nel merito delle questioni di legittimità dell'atto impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - del decreto EMERSIONE 2020/107144/DOM emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia in data 19.09.2022, notificato a mezzo PEC al precedente consulente legale in data 29.09.2022, con il quale veniva rigettata la domanda di “emersione dal lavoro irregolare” proposta ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D. L.vo 34/2020; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione. sul ricorso numero di registro generale 945 del 2022, proposto da Muhammad Asif, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Liquida in favore del patrocinatore del ricorrente, a titolo di compenso per il gratuito patrocinio prestato la somma di € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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