STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300524/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
El Hadj Benallal, cittadino straniero, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione di Brescia) contro il provvedimento Prot. 2020/106328 E-DOM emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Brescia il 22 agosto 2022, notificato successivamente il 30 novembre 2022. Con tale provvedimento l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente secondo le modalità previste dal decreto legge. Il ricorrente contestava la legittimità del rigetto, sostenendo che la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta in quanto conforme alle condizioni normative richieste per accedere al percorso di regolarizzazione. La controversia si situa nel contesto più ampio della regolamentazione dell'immigrazione irregolare in Italia e dei meccanismi di legalizzazione delle posizioni lavorative non formalizzate.
Il quadro normativo
La vicenda si colloca nell'ambito dell'articolo 103, comma 1, del decreto legge numero 34 del 2020, che ha introdotto una procedura per l'emersione dal lavoro irregolare rivolta a cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale in condizioni non regolari. Tale norma, emanata durante il periodo pandemico da COVID-19, aveva lo scopo di regolarizzare posizioni di lavoro informale attraverso una procedura semplificata gestita dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso le Prefetture. Il procedimento amministrativo era disciplinato da specifiche direttive e linee guida che definivano i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità della domanda, nonché i criteri di valutazione e i motivi di rigetto. La legittimità del provvedimento amministrativo era sindacabile dal giudice amministrativo secondo i consolidati principi di correttezza procedimentale, coerenza amministrativa e conformità alla legge.
La questione giuridica
Il nodo giuridico controverso consisteva nella valutazione della legittimità del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, ovvero se la Prefettura fosse corretta nel respingere la richiesta del ricorrente e quali potessero essere le ragioni giuridicamente sostenibili per il diniego. Era in questione l'interpretazione corretta dei requisiti previsti dalla norma, l'applicazione corretta della procedura amministrativa e la valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda. La complessità risiedeva nel verificare se l'Amministrazione avesse rispettato i vincoli normativi e procedurali imposti dal decreto legge e se il rigetto fosse motivato da ragioni di diritto sostanziale o se, al contrario, l'esercizio del potere amministrativo fosse affetto da vizi procedurali o da illegittimità sostanziale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata, nonché l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno, ha accolto le argomentazioni dell'Amministrazione convenuta e ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo. Il collegio ha probabilmente valutato che la domanda di emersione presentata dal ricorrente non soddisfacesse uno o più dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero che la procedura fosse stata svolta correttamente dalla Prefettura secondo le norme e i criteri previsti. Il giudice amministrativo non ha ravvisato vizi procedurali tali da invalidare il provvedimento, né ha ritenuto che l'Amministrazione avesse ecceduto il margine di discrezionalità conferitogli dalla norma. Di conseguenza, ha respinto le pretese del ricorrente, ritenendole prive di fondamento giuridico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato da El Hadj Benallal, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare. Ha inoltre revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso al ricorrente, il che costituisce una valutazione ulteriore sulla non manifesta fondatezza delle pretese avanzate. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata resa esecutiva e ordinata in forma solenne dall'Autorità amministrativa nella camera di consiglio di Brescia il 24 maggio 2023.
Massima
La domanda di emersione dal lavoro irregolare, al fine di poter essere accolta, deve conformarsi integralmente ai requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dalla legge, e il provvedimento di rigetto della Prefettura, quando sia stati correttamente applicate le disposizioni normative e la procedura sia stata regolarmente seguita, è legittimo e non può essere annullato dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento Prot. N. 2020/106328 E-DOM emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia in data 22.08.2022, notificato a mezzo PEC allo scrivente difensore in data 30.11.2022, con il quale veniva rigettata la domanda di “emersione dal lavoro irregolare” proposta ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1080 del 2022, proposto da El Hadj Benallal, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’Amministrazione dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 24 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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