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Sentenza n. 202600050/2026
19 gennaio 2026

Sentenza n. 202600050/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO FORMATIVO - ARCHIVIAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data19 gennaio 2026
Numero202600050/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta presso l'autorità competente al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per tirocinio formativo, come previsto dalla normativa vigente in materia di stranieri. Dopo il deposito della domanda, l'amministrazione ha proceduto all'archiviazione della pratica senza pronunciarsi né favorevolmente né sfavorevolmente sulla richiesta, privando il ricorrente di una decisione espressa e motivata. Il ricorrente, ritenendo illegittima questa archiviazione perché compiuta senza una valutazione effettiva dei presupposti e dei requisiti necessari per il riconoscimento del permesso di soggiorno per tirocinio, ha impugnato il provvedimento (o più precisamente l'inerzia amministrativa formalizzata mediante archiviazione) davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per stranieri è contenuta nel Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, il quale riconosce la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per tirocinio formativo a specifiche condizioni. La materia è inoltre regolata da decreti ministeriali attuativi e da direttive amministrative che stabiliscono i criteri per la valutazione delle domande. Secondo i principi generali del diritto amministrativo, ogni amministrazione pubblica è tenuta a procedere secondo il principio di legalità, evitando comportamenti arbitrari o privi di idonea motivazione, e deve adottare decisioni espresse e ragionate nei confronti dei privati cittadini. L'archiviazione di una pratica senza pronunciamento costituisce un'omissione procedimentale grave che lede il diritto del ricorrente a una risposta amministrativa adeguata.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità della scelta amministrativa di archiviare la domanda di permesso di soggiorno per tirocinio formativo senza emettere un provvedimento esplicito di accoglimento o rigetto. Si discute se l'amministrazione possa sottrarsi all'obbligo di decidere mediante archiviazione, oppure se il ricorrente abbia diritto a una pronuncia motivata sulla sua istanza. La questione investe il diritto fondamentale del cittadino straniero al rispetto del procedimento amministrativo e alla trasparenza decisionale, nonché la corretta applicazione della normativa sull'immigrazione in materia di tirocini formativi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che l'archiviazione della pratica costituisca un comportamento amministrativo illegittimo e vizioso perché contrasta con il principio della trasparenza decisionale e del diritto a una pronuncia esplicita. Il collegio ha affermato che, una volta presentata la domanda corredata dai requisiti formali, l'amministrazione non può sottrarsi all'obbligo di valutare il merito e di comunicare al richiedente una decisione espressa e adeguatamente motivata. Ha altresì considerato che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea a consentire all'amministrazione una valutazione seria e consapevole della domanda, e che l'inerzia mediante archiviazione costituisse una violazione del diritto di accesso a un procedimento amministrativo corretto e trasparente. Il giudice ha quindi ritenuto di dover accogliere il ricorso e annullare l'archiviazione, rimettendo il procedimento all'amministrazione affinché provveda a una nuova istruttoria con decisione finale espressa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di archiviazione, rinviando la questione all'amministrazione competente perché riesamini la domanda di permesso di soggiorno per tirocinio formativo e si pronunci con decisione motivata entro un termine ragionevole. Di conseguenza, l'amministrazione dovrà riprendere il procedimento e valutare la richiesta secondo i criteri normativi previsti, comunicando al ricorrente una decisione conclusiva espressa, sia in caso di accoglimento sia di rigetto, con idonea motivazione allegata.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio formativo non può archiviare la pratica presentata da uno straniero senza adottare una decisione motivata e esplicita, dovendo invece valutare la domanda secondo i criteri di legge e comunicare al ricorrente un provvedimento conclusivo fornito di adeguata motivazione.


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