Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202300493/2023

Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Daipeng Lin ha presentato un ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Bergamo in relazione a una specifica istanza di emersione, protocollata con numero BG470709204 del 13 luglio 2020. L'istanza di emersione rappresenta una procedura amministrativa rivolta a regolarizzare una posizione irregolare, frequentemente utilizzata da cittadini stranieri che si trovano in territorio italiano senza la documentazione appropriata e desiderano mettersi in regola con le autorità competenti. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Federica Mero, ha impugnato l'inazione della Prefettura, lamentando il mancato pronunciamento entro i termini di legge su una questione che incideva direttamente sulla sua posizione amministrativa e sulla possibilità di regolarizzare la propria situazione in Italia. Contro il ricorso si sono costituiti il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Bergamo, difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo, che disciplina il ricorso amministrativo per l'illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione. Questa disposizione consente ai privati di ricorrere dinanzi al giudice amministrativo quando un'amministrazione non si pronuncia entro i termini previsti dalla legge su istanze presentate dai cittadini, configurando un comportamento omissivo che integra un vizio di illegittimità procedimentale. Il silenzio della pubblica amministrazione, pur non essendo formalmente un provvedimento, è suscettibile di impugnazione proprio perché produce effetti pregiudizievoli per il ricorrente e lede il diritto di chiunque a ottenere una decisione sollecita dell'amministrazione. Le istanze di emersione sono disciplinate dalla normativa in materia di immigrazione e richiedono un pronunciamento tempestivo delle autorità competenti per tutelare i diritti procedurali del richiedente.

La questione giuridica

Il punto di diritto essenziale riguardava l'ammissibilità formale e procedurale del ricorso proposto contro il silenzio della Prefettura di Bergamo. Il giudice amministrativo doveva verificare se ricorrevano tutti i presupposti di ricevibilità dell'impugnazione, tra cui la corretta notificazione del ricorso, la tempestività della proposizione, la legittimazione del ricorrente e il corretto esperimento dei mezzi di ricorso ordinari. La dichiarazione di irricevibilità di un ricorso costituisce una pronuncia che incide sulla possibilità stessa di accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa, venendo in discussione i vizi formali e procedurali che rendono il ricorso inammissibile anche prima di un esame del merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito della camera di consiglio del 24 maggio 2023, ha ritenuto che sussistesse un vizio di ricevibilità del ricorso tale da impedire un pronunciamento nel merito della controversia. Sebbene la sentenza, nella sua versione disponibile, non illustri dettagliatamente i profili specifici che hanno determinato l'irricevibilità, i motivi tipici di tale pronuncia includono difetti formali nella proposizione del ricorso, la mancanza della necessaria legittimazione processuale attiva, la decorrenza dei termini ordinari di ricorso, o l'omissione di presupposti procedurali essenziali. Il collegio giudicante, composto dai magistrati Angelo Gabbricci in qualità di Presidente, Ariberto Sabino Limongelli come Consigliere e Luca Pavia come Referendario Estensore, ha ritenuto opportuno risolvere la controversia su questa base procedimentale, non procedendo quindi all'esame dei profili di merito relative all'impugnazione del silenzio della Prefettura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato irricevibile il ricorso numero di registro generale 248 del 2023 proposto da Daipeng Lin contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Bergamo sull'istanza di emersione. Il giudice ha inoltre provveduto a compensare le spese della causa fra le parti, evitando così che alcuna parte dovesse sopportare i costi del procedimento. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa ed è stata emanata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

Massima

Il ricorso amministrativo per l'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione è inammissibile quando non ricorrono i presupposti formali e procedurali richiesti dall'ordinamento processuale amministrativo, con conseguente impossibilità di accesso alla tutela giurisdizionale indipendentemente dal merito della controversia sottostante.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
Per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio
serbato dalla Prefettura di Bergamo sull’istanza di emersione del ricorrente (prot.n. BG470709204 del 13 luglio 2020).
ex art. 117 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da
Daipeng Lin, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo;
Visto l’art. 117 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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