STRANIERI - MISURE DI ACCOGLIENZA – REVOCA - RIMBORSO RELATIVI COSTI – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300451/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Godfrey Samuel ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro un'ordinanza emanata dalla Prefettura di Bergamo il 13 dicembre 2021, numero di protocollo 0102384, nonché contro tutti gli atti a essa presupposti, connessi e consequenziali. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Livio Neri, ha adito il giudice amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento prefettizio ritenendo che questo lesionasse una situazione giuridica soggettiva riconosciuta da leggi o regolamenti. Sebbene dal testo processuale non emerga esplicitamente la natura del provvedimento impugnato, la circostanza che sia stata coinvolta una Prefettura lascia presumere che il ricorso riguardasse materie rientranti nella competenza amministrativa territoriale, potendo concernere questioni relative a ordine pubblico, sicurezza, autorizzazioni, diritti civili o amministrativi di natura prefettizia.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema della giustizia amministrativa italiana, regolato dal Codice del Processo Amministrativo, che disciplina le competenze dei Tribunali Amministrativi Regionali in ordine alla legittimità degli atti della pubblica amministrazione. Il TAR Lombardia sezione di Brescia esercita la propria giurisdizione in materia di ricorsi contro atti amministrativi, valutandone la conformità ai principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti soggettivi delle parti interessate. Le ordinanze prefettizie, quale quella oggetto della controversia, trovano la loro fonte normativa nel decreto legislativo numero 226 del 2001 e in altre disposizioni di legge che attribuiscono ai Prefetti competenze amministrative specifiche. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento ordinario attraverso il quale i cittadini possono impugnare i provvedimenti della pubblica amministrazione che ritengono illegittimi.
La questione giuridica
Il punto di diritto al centro della controversia riguarda la legittimità dell'ordinanza prefettizia del 13 dicembre 2021. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento fosse affetto da vizi di illegittimità, potendosi trattare di violazione della legge, carenza di motivazione, eccesso di potere, violazione di norme procedurali o comunque violazione di diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento. La questione rappresenta un tipico contenzioso amministrativo in cui la parte ricorrente chiede al giudice amministrativo di sindacare la legittimità dell'agire amministrativo, mentre la pubblica amministrazione difende la correttezza del proprio operato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, composto dai magistrati Angelo Gabbricci, presidente, Ariberto Sabino Limongelli, consigliere, e Luca Pavia, referendario ed estensore, riunito nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, ha esaminato le allegazioni del ricorrente, le difese della Prefettura e del Ministero dell'Interno e gli atti della causa. Pur non essendo disponibile il testo integrale della motivazione nel presente dispositivo, il fatto che il ricorso sia stato respinto indica che il collegio giudicante ha ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente, accogliendo le ragioni difensive della pubblica amministrazione. Il giudice ha evidentemente valutato che il provvedimento prefettizio non presentava i vizi dedotti dal ricorrente, oppure che gli stessi non fossero di entità tale da determinarne l'annullamento. La decisione di respingere il ricorso comporta la conferma della legittimità dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, pronunciando definitivamente sul ricorso, lo ha respinto integralmente. Di conseguenza, l'ordinanza della Prefettura di Bergamo numero 0102384 del 13 dicembre 2021 rimane pienamente efficace e idonea a produrre tutti i suoi effetti giuridici. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di euro millecinquecento con aggiunta degli accessori di legge, secondo la regola ordinaria che chi perde la causa sopporta i costi del giudizio. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
La Prefettura esercita legittimamente le proprie competenze amministrative mediante ordinanze che, qualora non affette da vizi procedurali o sostanziali rilevanti, mantengono piena validità anche al sindacato del giudice amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente sentenza. Angelo Gabbricci, Presidente, Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Luca Pavia, Referendario, Estensore, per l'annullamento dell'ordinanza della Prefettura di Bergamo, prot. n. 0102384, del 13 dicembre 2021 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Sul ricorso numero di registro generale 782 del 2022, proposto da Godfrey Samuel, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. Prefettura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. Prefettura di Bergamo. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per quanto precede il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro millecinquecento con aggiunta degli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati indicati in epigrafe. Esito respinge. Tribunale TAR Lombardia Brescia. Sezione Prima. Data 10 maggio 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza della Prefettura di Bergamo, prot. n. 0102384, del 13 dicembre 2021 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 782 del 2022, proposto da Godfrey Samuel, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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