STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34 / 2020 - ISTANZA - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300045/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Brescia in relazione all’istanza di emersione ex art 103 comma 1 del d.l. 34/20 presentata dal ricorrente il 14 luglio 2020; e per la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto entro un termine certo e la contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 872 del 2022, proposto da Muhammad Mustafa, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza del ricorrente, ordinandole di provvedere nei termini e nei modi indicati in motivazione. Nulla sulle spese, secondo quanto precisato in motivazione; riserva a separato decreto la liquidazione delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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