Sentenza n. 202300431/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Istanza – Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Karanhel Volha, cittadina straniera, aveva presentato un'istanza di emersione di lavoro irregolare presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura di Brescia, al fine di regolarizzare la propria posizione lavorativa. L'istanza rappresentava un tentativo di regolarizzazione attraverso i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa sull'immigrazione. Il decreto del SUI del 1° giugno 2022, numero di protocollo 101504.2020 EM DOM, ha rigettato integralmente l'istanza della ricorrente. Avverso questo rifiuto, la Volha ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, confidando in un'accoglimento della domanda e nella conseguente regolarizzazione della propria posizione. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Massimo Gilardoni, ha depositato il ricorso numero 725 del 2022 chiedendo l'annullamento del decreto impugnato, anche previa concessione di sospensiva.
Il quadro normativo
La questione si collocava nel contesto del decreto legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione, che regola i procedimenti di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare da parte di lavoratori stranieri. Le procedure di emersione rappresentano uno strumento legale mediante il quale i cittadini stranieri possono regolarizzare la loro posizione occupazionale attraverso una domanda amministrativa sottoposta all'autorità competente. Il TAR, sezione di Brescia, possiede competenza per il controllo della legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dalle prefetture in materia di immigrazione e dei relativi sportelli unici. La legge processuale amministrativa, inoltre, disciplina le cause di improcedibilità del ricorso, compresa la sopravvenuta carenza di interesse, che si verifica quando il ricorrente non ha più interesse al suo accoglimento.
La questione giuridica
Il punto di diritto affrontato dal collegio giudicante era la sussistenza della carenza sopravvenuta di interesse durante il corso del giudizio. Questa questione sorge quando le circostanze di fatto alla base del ricorso subiscono una mutazione tale da rendere inofficiosa la decisione sulle domande. Nello specifico, il TAR doveva verificare se, tra la presentazione del ricorso e l'udienza pubblica del 20 aprile 2023, le circostanze fossero cambiate in modo da mettere in discussione la permanenza della situazione di interesse che aveva originato l'impugnazione del decreto. La questione era rilevante dal punto di vista processuale, poiché la carenza di interesse costituisce un vizio di procedibilità, non di merito, e determina l'automatica improcedibilità del ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto da Mauro Pedron quale Presidente facente funzioni, Alessandra Tagliasacchi quale Consigliere estensore, e Massimo Zampicinini quale Referendario, ha accertato che nel corso del giudizio era effettivamente sopravvenuta una situazione di fatto idonea a far venir meno l'interesse della ricorrente al riconoscimento della domanda. Sebbene la sentenza non illustri nei dettagli quali fossero le circostanze intervenue, la dichiarazione di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse indica che il TAR ha ritenuto che la situazione sostanziale della ricorrente fosse stata risolta o modificata, rendendo così priva di utilità pratica la decisione nel merito del ricorso. Il giudice amministrativo ha quindi prioritariamente accertato la sussistenza di questa causa di improcedibilità, procedendo secondo il principio che ove manchi l'interesse ad agire, il ricorso non può essere accolto. Tale approccio corrisponde alla consolidata giurisprudenza secondo cui il giudice amministrativo deve sollevare d'ufficio le cause di improcedibilità rilevate nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettando quindi la domanda della ricorrente senza entrare nel merito del decreto del SUI impugnato. Le conseguenze pratiche sono che il decreto di rigetto dell'istanza di emersione rimane in vigore e non viene annullato, mentre la ricorrente non ottiene la regolarizzazione della sua posizione lavorativa attraverso questo procedimento. Il collegio ha compensato le spese di giudizio tra le parti, disponendo che ciascuna parte sostiene le proprie spese, e ha liquidato a favore dell'avvocato che ha fornito patrocinio gratuito la somma di mille euro oltre alle spese generali, IVA e contributo previdenziale dell'Avvocatura. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, come ordinato dal giudice.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse durante il corso del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal merito della controversia, comportando l'automatico rigetto della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del SUI di Brescia, prot. 101504.2020 EM DOM del 1° giugno 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata nell’interesse della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 725 del 2022, proposto da Karanhel Volha, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Liquida in favore del patrocinatore della ricorrente, a titolo di compenso per il gratuito patrocinio prestato la somma di € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 20 aprile 2023 e 3 maggio 2023, con l’intervento dei magistrati:
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