AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300429/2023

Sentenza n. 202300429/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300429/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una lavoratrice straniera, Mariya Kobernitska, aveva una situazione lavorativa irregolare presso un datore di lavoro in provincia di Brescia. Nel corso del 2020, il datore di lavoro ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare a favore della ricorrente utilizzando lo strumento previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito successivamente in Legge 77 dello stesso anno. Questo provvedimento rappresentava uno dei meccanismi emergenziali adottati durante la pandemia per consentire la regolarizzazione di lavoratori stranieri impiegati in modo non conforme alle disposizioni sulla regolarità dei rapporti di lavoro. La Prefettura di Brescia ha proceduto al rigetto della domanda di emersione con il decreto numero 2020/104886 EM-DOM, determinando così una situazione di incertezza giuridica e detrimento per la lavoratrice che cercava di regolarizzare la propria posizione sul mercato del lavoro italiano.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile era contenuta nell'articolo 103 del Decreto Legge numero 34 del 2020, successivamente convertito in Legge numero 77 del 2020, che istituiva un procedimento amministrativo semplificato per l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. Questo articolo si inseriva in un contesto normativo ampio che disciplina l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione di cittadini stranieri in Italia, normalmente regolato dal Testo Unico sull'immigrazione e dai decreti flussi. La domanda di emersione rappresentava un'eccezione al regime ordinario, intesa a sanare situazioni di lavoro nero o di violazione degli obblighi formali di regolarizzazione amministrativa. Il procedimento amministrativo doveva seguire specifiche modalità e doveva fondarsi su requisiti ben determinati dalla legge.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva la legittimità della decisione della Prefettura di rigettare la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro. La ricorrente contestava le ragioni del rigetto, sostenendo che la Prefettura avesse commesso un vizio procedimentale o sostanziale nell'applicazione della normativa sull'emersione. La questione rilevante era dunque se il rigetto fosse stato adottato secondo le corrette procedure amministrative previste dalla legge e se la Prefettura avesse correttamente valutato il diritto soggettivo della lavoratrice ad accedere al procedimento di emersione nelle circostanze di fatto riscontrate.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha analizzato il procedimento amministrativo seguito dalla Prefettura ed ha individuato profili di illegittimità nel rigetto della domanda. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento prefettizio non fosse stato adeguatamente motivato oppure che la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda non fosse stata svolta in conformità alle disposizioni di legge. Il giudice amministrativo ha riconosciuto il diritto della ricorrente di essere sottoposta ad un procedimento amministrativo che rispecchiasse i canoni di correttezza, trasparenza e razionalità logica richiesti dall'ordinamento per le decisioni della pubblica amministrazione. La Prefettura, secondo il TAR, avrebbe dovuto seguire un diverso percorso argomentativo oppure avrebbe dovuto accogliere la domanda sulla base degli elementi documentali disponibili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il decreto della Prefettura di rigetto della domanda di emersione. La conseguenza pratica della sentenza è che il provvedimento prefettizio è stato cancellato dall'ordinamento e la domanda di emersione della ricorrente dovrà essere riconsiderata dalla Prefettura secondo le corrette modalità procedimentali e le regole di diritto applicabili. Il Ministero dell'Interno è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro a favore della ricorrente, oltre ai relativi accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio.

Massima

Il rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare, per essere legittimo, deve basarsi su una corretta motivazione e su una valutazione razionale e coerente dei presupposti fattici e normativi richiesti dalla legge, pena l'annullamento del provvedimento amministrativo per violazione dei principi di trasparenza, correttezza e razionalità del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Brescia di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare n. 2020/104886 EM-DOM, inoltrata ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legge n. 34/2020 (convertito in L 77/2020) dal datore di lavoro in favore della ricorrente;
- di ogni atto prodromico, successivo o comunque collegato allo stesso.
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da
Kobernitska Mariya, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Mazzoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →