STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 – PERMESSO DI SOGGIORNO – ISTANZA - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300415/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona straniera, presumibilmente priva di regolare permesso di soggiorno o in situazione lavorativa irregolare, ha presentato istanza presso l'Amministrazione per accedere alla procedura di emersione del rapporto lavorativo prevista dall'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020. Tale norma, emanata durante l'emergenza sanitaria Covid-19, consente ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari versando determinati contributi. Lo straniero, presumibilmente domiciliato in Lombardia, ha ritenuto di avere i requisiti per ottenere il beneficio della sanatoria e ha conseguentemente avanzato istanza presso le competenti autorità amministrative per il riconoscimento della regolarizzazione del proprio status lavorativo e il conseguente rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. L'Amministrazione ha rigettato l'istanza. Lo straniero, insodisfatto del provvedimento di diniego, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia.
Il quadro normativo
La disciplina dell'emersione dei rapporti lavorativi irregolari è contenuta nell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, convertito in legge 77 del 2020, che costituisce parte della normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da Covid-19. Tale articolo si inserisce nel sistema complessivo di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri in Italia, disciplinato dal decreto legislativo 286 del 1998, il testo unico sull'immigrazione. La procedura di sanatoria è collegata strettamente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, il quale rappresenta il presupposto giuridico per il soggiorno legale in territorio italiano. Le norme di diritto amministrativo generale in materia di ricorribilità dei provvedimenti e di termini di impugnazione trovano applicazione anche in questo ambito specialistico.
La questione giuridica
Il ricorso affrontava presumibilmente la questione della legittimità del rigetto dell'istanza di emersione, sollevando possibili profili di illegittimità del provvedimento amministrativo. Lo straniero ricorrente avrebbe prospettato al Tribunale Amministrativo la violazione di norme procedurali, l'applicazione scorretta dei criteri di accesso alla sanatoria previsti dalla normativa, oppure l'omessa valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per l'emersione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto necessario affrontare preliminarmente la questione della ricorribilità del provvedimento, ossia se il ricorso fosse ammissibile dal punto di vista procedurale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame dei presupposti di ammissibilità del ricorso e ha ritenuto che mancassero i requisiti procedurali necessari per avanzare la questione nel merito. Presumibilmente, il giudice ha rilevato irregolarità nel percorso procedimentale seguito dal ricorrente, quali il mancato rispetto dei termini di impugnazione, l'assenza di una notifica corretta del provvedimento impugnato, l'incompetenza territoriale del giudice adito, oppure l'insufficienza dei motivi di ricorso nel rispetto della forma prescritta. Le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di improcedibilità potrebbero derivare dalla impossibilità di configurare, nelle forme amministrative corrette, un provvedimento espressamente impugnabile ovvero dalla mancanza dei presupposti legittimanti il ricorso davanti al TAR. Il giudice, operando una valutazione ristretta al profilo procedurale, ha concluso per l'impossibilità di accogliere la domanda senza entrare nei meandri della questione sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile, rigettando pertanto ogni istanza presentata dal ricorrente senza affrontare il merito delle questioni sollevate riguardanti la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione. La dichiarazione di improcedibilità comporta l'estinzione del giudizio senza pronunciamento sulla fondatezza delle pretese dello straniero ricorrente. Le conseguenze pratiche consistono nell'acquisire definitività al provvedimento amministrativo impugnato, salvo ulteriori rimedi esperibili secondo le norme vigenti.
Massima
Quando il ricorso amministrativo in materia di istanza di emersione del rapporto lavorativo e di permesso di soggiorno non soddisfa i presupposti procedurali di ammissibilità, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, troncando il giudizio senza entrare nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del decreto del Questore di Cremona di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente diretta a ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 19 maggio 2020 n. 34; sul ricorso numero di registro generale 76 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Monti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA CREMONA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Cremona; Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dagli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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