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Sentenza n. 202600408/2026
18 marzo 2026

Sentenza n. 202600408/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNATI DI LUNGO PERIODO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 marzo 2026
Numero202600408/2026
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Questura di Bergamo per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo periodo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Il Questore della Provincia di Bergamo ha rigettato l'istanza con decreto emanato il 29 maggio 2019, ordinando contestualmente al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla notifica. Il decreto è stato notificato al ricorrente soltanto il 20 settembre 2021, cioè a distanza di oltre due anni dalla sua emanazione, creando un notevole scarto temporale tra la decisione amministrativa e la sua comunicazione ufficiale. Il ricorrente ha impugnato detto decreto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme a tutti i provvedimenti collegati e consequenziali, in particolare l'ordine di allontanamento dal territorio italiano.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno CE per lungo periodo è uno status giuridico disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE e dalla normativa nazionale che l'ha recepita, mediante la quale uno straniero che ha risieduto legalmente nel territorio italiano per un determinato periodo di tempo acquisisce il diritto al rilascio di un permesso di durata prolungata, subordinato al verificarsi di condizioni oggettive quali la permanenza ininterrotta nel territorio, la disponibilità di risorse economiche, la titolarità di assicurazione sanitaria e l'assenza di minaccia all'ordine pubblico. L'autorità competente per il rilascio è il Questore della provincia, che esercita un potere amministrativo discrezionale vincolato ai presupposti normativi. Contro il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno è ammesso ricorso gerarchico e, successivamente, il ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del decreto questore che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo e ha ordinato l'allontanamento dal territorio dello Stato. Si ponevano questioni relative alla corretta applicazione dei requisiti normativi per il rilascio, alla correttezza dell'istruttoria amministrativa condotta dalla Questura, alla legalità della decisione amministrativa sul piano della motivazione e della tempestività, nonché alla conformità della procedura ai principi del diritto amministrativo generale e del diritto dell'Unione Europea. La sentenza riveste rilievo anche sotto il profilo della tutela del diritto alla residenza e al rispetto della vita privata e familiare dello straniero secondo le garanzie della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che il decreto del Questore presentava vizi di illegittimità che lo rendevano annullabile. Sebbene il testo della motivazione non sia stato fornito nel presente documento, è possibile inferire dalle risultanze della decisione che il collegio giudicante ha ritenuto il rifiuto del Questore non correttamente fondato sul piano sostanziale o procedurale, avendo il ricorrente presumibilmente provato il possesso dei requisiti normatively richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo, oppure il Questore non aveva correttamente istruito la pratica ovvero aveva violato princìpi di proporzionalità e ragionevolezza. La sentenza è stata emanata il 6 febbraio 2026, a distanza di diversi anni dalla notifica della decisione impugnata, confermando il controllo giurisdizionale del TAR sulla correttezza dell'azione amministrativa della Questura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha accolto il ricorso del cittadino straniero, disponendo l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Bergamo del 29 maggio 2019 che rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo e ordinava l'allontanamento dal territorio italiano. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, con effetto vincolante per la Questura, la quale è tenuta a conformarsi alla decisione e a procedere secondo le indicazioni emerse dalla sentenza stessa. La decisione ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della sua dignità e dei diritti della persona secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Massima

L'illegittimità del rifiuto della Questura di rilasciare il permesso di soggiorno CE lungo periodo può essere accertata dal giudice amministrativo quando l'Amministrazione non abbia correttamente valutato il possesso dei requisiti normativi richiesti oppure abbia violato il dovere di corretta istruttoria e i principi di proporzionalità che disciplinano l'esercizio dei poteri amministrativi in materia di soggiorno dei cittadini stranieri.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
A) del decreto del Questore della Provincia di BERGAMO, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 29.5.2019 e notificato in data 20.9.2021, con cui viene rigettata l'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo;
B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso in particolare l'ordine impartito al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica;
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Bergamo, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Bergamo, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 29.5.2019.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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