AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300398/2023

Sentenza n. 202300398/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300398/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ricorrente aveva presentato un'istanza di emersione da lavoro irregolare presso l'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Brescia nell'ambito della procedura straordinaria di regolarizzazione introdotta dal Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020. Questa procedura era stata emanata durante l'emergenza pandemica al fine di consentire la regolarizzazione di lavoratori impiegati irregolarmente. L'amministrazione non si pronunciò sull'istanza presentata dal ricorrente, adottando un atteggiamento di inerzia procedurale. Di fronte a questo silenzio prolungato e all'assenza di una decisione entro i termini previsti, il ricorrente decise di impugnare l'illegittimità del silenzio amministrativo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Brescia, nel corso del 2023.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nella materia della regolarizzazione dei lavoratori irregolari e dei diritti procedurali garantiti ai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Il Decreto Legge 34 del 2020 aveva istituito una procedura straordinaria e temporanea di emersione dal lavoro irregolare, con termini procedurali definiti entro cui l'amministrazione doveva pronunciarsi sulle istanze presentate. La normativa sul procedimento amministrativo sancisce il principio secondo cui il silenzio dell'amministrazione, quando non accompagnato da una decisione espressa nei termini fissati dalla legge, costituisce violazione dei diritti del richiedente e può essere impugnato in sede giurisdizionale. La tutela procediurale è particolarmente rilevante in materie che incidono direttamente sulla sfera giuridica individuale, come quella della regolarizzazione del lavoro.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se il comportamento omissivo della Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno, che avevano mantenuto il silenzio sulla domanda di emersione, costituisse una violazione illegittima dei diritti procedurali del ricorrente e della normativa sul procedimento amministrativo. Era in discussione se l'amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi espressamente entro termini predefiniti e se il silenzio prolungato potesse essere considerato illegittimo e suscettibile di impugnazione. La questione toccava il diritto fondamentale del cittadino a ottenere una decisione amministrativa e il principio di legalità procedimentale che vincula l'azione della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso ma ha ritenuto che nel corso del giudizio si fosse verificata una sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ciò significa che, dopo la presentazione del ricorso e durante il procedimento dinanzi al TAR, l'amministrazione ha presumibilmente pronunciato una decisione sull'istanza di emersione o comunque la situazione di illegittimità è venuta meno perché il diritto violato è stato nel frattempo soddisfatto. Il ricorrente stesso ha dato atto di questa circostanza attraverso una memoria depositata il 30 aprile 2023, assumendosi implicitamente l'onere di comunicare il venir meno della controversia. Il collegio giudicante, constatata l'assenza di ulteriori motivi di contesa e accertato che il diritto del ricorrente aveva ricevuto una tutela effettiva, ha ritenuto appropriato dichiarare conclusa la vicenda processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, statuendo quindi che non sussisteva più alcuna controversia da risolvere tra le parti poiché il pregiudizio lamentato era venuto meno. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conformemente ai principi generali secondo cui in ipotesi di cessazione della materia la distribuzione delle spese riflette l'assenza di una parte manifestamente soccombente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva nei confronti dell'amministrazione, pur nella forma della mera constatazione. Inoltre, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente per tutela della sua dignità personale secondo le norme sulla protezione dei dati.

Massima

Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di regolarizzazione del lavoro, quando prolungato oltre i termini procedimentali fissati dalla legge, è illegittimo e suscettibile di impugnazione giurisdizionale, salvo che nel corso del giudizio la pubblica amministrazione non abbia provveduto a pronunciarsi, determinando così l'estinzione della materia della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA. Giudici componenti il collegio: Bernardo Massari in qualità di Presidente, Alessandra Tagliasacchi in qualità di Consigliere, e Massimo Zampicinini in qualità di Referendario ed Estensore della sentenza. Oggetto della controversia era l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro a favore del ricorrente nell'ambito della procedura di emersione straordinaria introdotta dal Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, identificata da una pratica amministrativa omessa nella presente versione. Il ricorso, registrato con numero 165 del 2023, era stato proposto dal ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia. Convenuti erano l'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Brescia e il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata a Brescia in via Santa Caterina, numero 6. Visti il ricorso e la documentazione allegata, nonché gli atti di costituzione in giudizio da parte dei convenuti, il Tribunale ha proceduto all'esame della controversia in camera di consiglio del 3 maggio 2023, con relatore il dott. Massimo Zampicinini. In tale occasione sono stati sentiti i difensori delle parti secondo le modalità documentate nel verbale di udienza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una memoria il 30 aprile 2023 mediante la quale ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, comunicando al Tribunale che il pregiudizio inizialmente denunciato era venuto meno perché la controversia aveva trovato una soluzione pratica o perché l'amministrazione aveva nel frattempo pronunciato una decisione sull'istanza di emersione. Al Tribunale non restava se non prendere atto della cessazione della materia del contendere, conformemente ai principi processuali che dispongono il venir meno del diritto di azione quando il diritto leso ha ricevuto tutela effettiva o quando la situazione sottesa alla controversia non sussiste più. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere senza possibilità di proseguire ulteriormente il giudizio. Per quanto riguarda l'imputazione delle spese processuali, il Tribunale ha ritenuto appropriato compensarle tra le parti, dal momento che la controversia si era estinta per cause sopravvenute e non poteva identificarsi una parte manifestamente soccombente. Questa soluzione rispecchia l'equità procedurale in materia di cessazione della materia del contendere. La sentenza è stata dichiarata esecutiva in conformità ai poteri riconosciuti al Tribunale Amministrativo, pur nella forma della mera constatazione processuale. Il Tribunale ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della presente sentenza secondo le modalità stabilite dalla legge. Infine, il Tribunale, ritenendo che sussistessero i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e degli articoli 5 e 6 del Regolamento Unionale 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ha disposto il provvedimento di oscuramento delle generalità della parte ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata. Questa decisione rientra nelle forme di protezione previste dalla vigente normativa sulla privacy. La sentenza è stata sottoscritta in data 3 maggio 2023 nella camera di consiglio di Brescia con l'intervento formale di tutti i magistrati componenti il collegio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal Sig. -OMISSIS-a favore del ricorrente nell'ambito della procedura di emersione introdotta con il D.L. 34 del 19 maggio 2020 (identificativo -OMISSIS-).
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, con memoria depositata in data 30 aprile 2023, ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Al collegio, pertanto, non resta che prendere atto della stessa.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →