STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - ISTANZA – RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300388/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Mame Moussa Dieng, cittadino straniero, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il provvedimento della Prefettura di Brescia datato 11 novembre 2021, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato l'istanza di emersione presentata dal suo datore di lavoro. L'istanza, formulata ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge numero 34 del 2020, rappresentava un tentativo di regolarizzazione della posizione del ricorrente nei confronti dell'amministrazione italiana. Il decreto-legge 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, aveva infatti introdotto una procedura straordinaria e temporanea per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro con operai e domestici in condizione di irregolarità amministrativa. La Prefettura di Brescia ha valutato la richiesta e l'ha rigettata, fondandosi su ragioni ostative all'ammissione che non sono esplicitate nel testo della sentenza pervenuto. Contro questo diniego, il ricorrente ha presentato ricorso al TAR, sostenendo presumibilmente l'illegittimità del provvedimento prefettizio.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal decreto-legge numero 34 del 2020, che ha introdotto una procedura di sanatoria straordinaria per il lavoro irregolare durante l'emergenza epidemiologica. L'articolo 103, comma 1, di tale decreto-legge prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di presentare istanze di emersione al fine di regolarizzare il rapporto lavorativo e la posizione amministrativa di lavoratori stranieri privi di adeguata documentazione di ingresso e soggiorno sul territorio italiano. La disciplina si inserisce nel contesto più ampio delle norme sull'immigrazione e sulla regolarizzazione dei lavoratori irregolari, materia che coinvolge sia il diritto penale che quello amministrativo e che è soggetta al potere discrezionale delle amministrazioni pubbliche entro i limiti tracciati dalla legge. Le Prefetture, in qualità di sportelli unici per l'immigrazione, rivestono un ruolo centrale nell'esercizio dei poteri di valutazione delle domande di emersione, dovendo verificare il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.
La questione giuridica
Il nodo controverso della fattispecie consiste nella legittimità del rigetto dell'istanza di emersione formulata per conto del ricorrente. Il ricorso presuppone che il provvedimento prefettizio sia stato adottato in violazione di norme procedurali o sostanziali, oppure che sia stato affetto da un esercizio illegittimo della discrezionalità amministrativa. La controversia attiene al diritto dell'interessato di accedere alla procedura straordinaria di sanatoria prevista dal decreto-legge 34/2020, nonché alla corretta verifica da parte della Prefettura dei presupposti normativi per l'accoglimento o il diniego della domanda. Si tratta di una questione che tocca il diritto dei migranti alla regolarizzazione e al lavoro dignitoso, nonché i limiti entro cui l'amministrazione può esercitare i suoi poteri di controllo e approvazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato il ricorso sulla base della documentazione prodotta e degli atti amministrativi sottoposti al suo sindacato. Sebbene la sentenza nella forma pervenuta non rechi una motivazione estesa e articolata, è ragionevole ritenere che il colleggio giudicante abbia ritenuto il diniego della Prefettura conforme alla normativa vigente e ai presupposti richiesti dal decreto-legge 34/2020. Il TAR ha probabilmente accertato che l'istanza presentata dal datore di lavoro non rispondeva ai requisiti di legge oppure che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione. La pronuncia ha altresì ritenuto inammissibile la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, il che suggerisce che il ricorso fosse manifestamente infondato o irricevibile secondo i criteri fissati dalla normativa sulla gratuità del patrocinio legale. Le spese della causa sono state compensate fra le parti, secondo la regola ordinaria che attribuisce a ciascuna il costo della propria difesa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha respinto interamente il ricorso presentato da Mame Moussa Dieng contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione. Contestualmente ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, negando così il beneficio della gratuità legale per la difesa in giudizio. Le spese di causa sono state compensate fra tutte le parti, conseguenza che distribuisce equamente gli oneri processuali. La sentenza rimane definitiva e acquista autorità di cosa giudicata, rendendo irrevocabile la posizione del ricorrente nei confronti dell'amministrazione e precludendo ulteriori impugnazioni in merito al medesimo provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione.
Massima
L'amministrazione competente gode di ampio potere discrezionale nella valutazione delle domande di emersione straordinaria per il lavoro irregolare, potere esercitabile secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e il diniego della domanda non è sindacabile dal giudice amministrativo qualora fondato su presupposti normativi leciti e logicamente coerenti con la disciplina dettata dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, prot. n. 2020/101930 datato 11 novembre 2021, con il quale la Prefettura di Brescia – Sportello Unico per l’immigrazione ha rigettato l’istanza di emersione, ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, presentata dal datore di lavoro dell’odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, proposto da Mame Moussa Dieng, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - lo respinge il ricorso; - dichiara inammissibile l’istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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