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Sentenza n. 202600316/2026
2 marzo 2026

Sentenza n. 202600316/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNATI DI LUNGO PERIODO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data2 marzo 2026
Numero202600316/2026
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I14360379 notificato in data 14 maggio 2022.
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:

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