AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300292/2023

Sentenza n. 202300292/2023

STRANIERI - ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - INAMMISSIBILITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300292/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza al Prefetto di Mantova per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, avanzando domanda secondo le procedure previste dalla normativa nazionale sulla cittadinanza. Con decreto datato 29 ottobre 2019, il Prefetto ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo non ricorrenti i presupposti procedurali o formali necessari per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente, non accettando tale decisione, ha proposto ricorso in sede amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'obiettivo di ottenere l'annullamento del decreto prefettizio e il riconoscimento della propria cittadinanza. La Prefettura di Mantova non ha depositato controdeduzioni nel giudizio, non costituendosi in giudizio davanti al TAR.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 1992, che disciplina i modi di acquisto della cittadinanza italiana, incluse le modalità attraverso cui cittadini stranieri possono richiedere il riconoscimento di tale status. Le istanze di cittadinanza sono sottoposte al controllo amministrativo prefettizio, che valuta la ricevibilità formale e i presupposti procedurali della domanda, quali la completezza della documentazione, la sussistenza dei termini temporali richiesti, il possesso dei requisiti di residenza o di filiazione ove necessari, e il corretto compimento degli atti introduttivi. Il ricorso amministrativo consente al cittadino straniero di impugnare i provvedimenti prefettizi ritenuti lesivi del proprio interesse legittimo all'ottenimento della cittadinanza, sottoponendo la questione al controllo di merito del giudice amministrativo. In materia di cittadinanza, il giudice amministrativo esercita una cognizione che abbraccia sia la legittimità formale del provvedimento sia la correttezza dell'interpretazione e dell'applicazione della normativa sostanziale vigente.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della decisione del Prefetto di dichiarare inammissibile l'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente. Il punto giuridico rilevante riguarda se sussistessero effettivamente i presupposti formali e procedurali necessari per ritenere l'istanza inammissibile, oppure se il Prefetto avesse correttamente valutato la documentazione e i requisiti prodotti dal ricorrente. In particolare, il ricorrente contestava la decisione prefettizia sostenendo che la sua domanda fosse stata indebitamente dichiarata inammissibile in assenza di una corretta valutazione dei presupposti e che il Prefetto non avesse correttamente istruito il procedimento conforme alle disposizioni normative applicabili. La questione richiedeva al TAR di verificare se il decreto prefettizio fosse stato adottato secondo le corrette procedure amministrative e se l'esercizio del potere discrezionale del Prefetto rientrasse entro i limiti della norma.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminata la documentazione prodotta e valutate le eccezioni del ricorrente, ha ritenuto fondato il provvedimento del Prefetto di dichiarazione di inammissibilità. Il TAR ha evidentemente confermato che sussistevano i presupposti legittimi per tale decisione, riconoscendo che il Prefetto aveva correttamente verificato la ricevibilità dell'istanza e constatato l'assenza dei requisiti procedurali o formali necessari affinché la domanda potesse essere accolta nel merito. Il collegio non ha ritenuto che la decisione prefettizia fosse viziata da errori procedurali o di valutazione dei presupposti di legge, respingendo così le argomentazioni del ricorrente che miravano a contestare la correttezza di tale valutazione. La Prefettura non costituendosi in giudizio ha lasciato incondizionatamente alle valutazioni del TAR la verifica della propria decisione. Il TAR, visto il contenuto del ricorso e gli elementi di fatto e di diritto disponibili, ha ritenuto che il Prefetto avesse agito legittimamente nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, confermando così la legittimità del decreto del Prefetto di Mantova del 29 ottobre 2019 che dichiarava inammissibile l'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente. La sentenza ha disposto il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento amministrativo, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre disposta, a tutela del diritto alla riservatezza e della dignità della persona interessata, l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente dal testo della sentenza, conformemente alle disposizioni del Codice della privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

Sussiste legittimità nella dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di cittadinanza qualora il Prefetto accerti l'assenza dei presupposti procedurali o formali richiesti dalla legge, potendosi il ricorrente ricorrere al TAR soltanto ove sostenere errori di valutazione dei presupposti stessi. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, composto dai magistrati Bernardo Massari nel ruolo di Presidente, Mauro Pedron nel ruolo di Consigliere Estensore, e Massimo Zampicinini nel ruolo di Referendario, ha pronunciato la presente sentenza. Il ricorso è stato proposto per l'annullamento del decreto del Prefetto di Mantova datato 29 ottobre 2019, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente. La causa è stata iscritta al registro generale con numero 51 del 2020 e il ricorrente è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni. La Prefettura di Mantova non si è costituita in giudizio dinanzi al tribunale amministrativo. Udienza pubblica si è tenuta il 19 gennaio 2023, nel corso della quale il dott. Mauro Pedron ha relazionato sulla causa davanti al collegio e i difensori delle parti hanno illustrato le proprie posizioni secondo quanto risulta dal verbale di udienza. Visti il ricorso presentato dal ricorrente e tutti i relativi allegati, nonché gli atti complessivi della causa depositati nel fascicolo, il colleggio ha proceduto alla valutazione della controversia. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e dichiara nulla la condanna alle spese processuali. Il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, e ha disposto che la segreteria del tribunale proceda all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente dal presente testo della sentenza. La sentenza è stata pronunciata a Brescia nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati Bernardo Massari, Mauro Pedron e Massimo Zampicinini. Esito della sentenza: Respinge. Tribunale: TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia. Sezione: Sezione Seconda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	del decreto del Prefetto di Mantova di data 29 ottobre 2019, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
PREFETTURA DI MANTOVA, non costituitasi in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e dall’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →