STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300291/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ha presentato richiesta al Questore di Brescia per la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Questore, con decreto del 19 maggio 2021, ha negato tale richiesta di conversione. La ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per l'annullamento del decreto questore ile. La controversia riguarda la valutazione della legittimità della discrezionalità amministrativa nella gestione dei permessi di soggiorno e la questione procedurale della possibilità di convertire un titolo di soggiorno da una tipologia all'altra sulla base di sopravvenute esigenze lavorative.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico dell'Immigrazione, che regola l'accesso, il rilascio e la conversione dei permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari. In particolare, i permessi di soggiorno possono essere rilasciati per diverse cause, tra cui motivi familiari e motivi di lavoro, con requisiti e procedure differenziate. La conversione di un permesso da una categoria all'altra è sottoposta a verifiche amministrative del Questore, il quale deve valutare la sussistenza dei presupposti legali e la compatibilità della nuova tipologia con la situazione complessiva del soggiornante. Le disposizioni in materia di soggiorno per motivi di lavoro prevedono specifiche condizioni economiche, contrattuali e documentali che devono essere accertate prima del rilascio o della conversione.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il Questore avesse legittimamente negato la conversione del permesso di soggiorno, vale a dire se sussistessero i presupposti normativi e fattuali per accogliere la richiesta della ricorrente. La ricorrente presumibilmente contestava che il Questore non avesse debitamente valutato la sua situazione lavorativa ovvero che avesse applicato in modo eccessivamente restrittivo i criteri di accertamento dei requisiti. Il dibattito giuridico ruotava intorno ai limiti della discrezionalità amministrativa nella valutazione della documentazione presentata e alla corretta applicazione dei criteri legali per la conversione di un permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accolto le doglianze avanzate dal Ministero dell'Interno e dalla Questura di Brescia, ritenendo che l'amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel valutare la richiesta della ricorrente. Il giudice amministrativo ha presumibilmente riscontrato che i documenti e le prove forniti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero ha ritenuto che l'amministrazione avesse fondatamente dubitato della genuinità della situazione lavorativa dichiarata. La valutazione delle ragioni addotte dalla ricorrente è stata ritenuta insoddisfacente sotto il profilo della completezza documentale, della veridicità delle circostanze o della conformità ai parametri normativi fissati dalla legge per questa tipologia di permesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso, confermando così la legittimità del decreto del Questore che aveva negato la conversione del permesso di soggiorno. Il TAR ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, secondo il criterio della soccombenza parziale. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Questore dovrà mantenere la posizione già assunta, negando la conversione richiesta. L'oscuramento delle generalità della ricorrente è stato disposto dal collegio a tutela della dignità e dei diritti della parte interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il Questore legittimamente nega la conversione di un permesso di soggiorno da motivi familiari a motivi di lavoro quando la documentazione prodotta dal richiedente non sia idonea a provare il possesso dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per il rilascio di un permesso per motivi di lavoro. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA. Bernardo Massari nel ruolo di Presidente, Mauro Pedron come Consigliere e Estensore, Massimo Zampicinini come Referendario. Il ricorso era stato proposto per l'annullamento del decreto del Questore di Brescia di data 19 maggio 2021, notificato il 5 novembre 2021, con il quale è stato negato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in sostituzione del precedente permesso per motivi familiari, registrato come ricorso numero 1015 del 2021. Ricorrente una cittadina straniera rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Brunori con domicilio in Brescia via Crispi 28. Convenuti il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Brescia via Santa Caterina 6. Sono stati visti il ricorso e i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brescia, tutti gli atti della causa. Ha relazionato nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dottore Mauro Pedron. Sono stati uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. In conclusione di diritto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, nonché dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati Bernardo Massari, Mauro Pedron, Massimo Zampicinini. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA. Sezione: SEZIONE SECONDA.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - del decreto del Questore di Brescia di data 19 maggio 2021, notificato il 5 novembre 2021, con il quale è stato negato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in sostituzione del precedente permesso per motivi familiari; sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Brunori, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Crispi 28; MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brescia; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché dagli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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