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Sentenza n. 202300287/2023

Sentenza n. 202300287/2023

STRANIERI - EMERSIONE DI RAPPORTO LAVORATIVO EX ART. 103 D.L. 34/2020 - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300287/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza riguarda il ricorso avanzato da uno straniero nei confronti della Prefettura di Brescia, impugnando il provvedimento di revoca del riconoscimento della istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 34 del 2020, nonché la conseguente revoca del contratto di soggiorno e di ogni atto presupposto e connesso. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel 2022. L'identità del ricorrente è stata oscurata dal giudice per motivi di tutela dei dati personali e della privacy. Il caso riguarda la materia della regolarizzazione dei lavoratori stranieri, con riferimento specifico alle disposizioni straordinarie introdotte durante il periodo della pandemia di COVID-19, ed affonda le sue radici nella controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo di revoca.

Il quadro normativo

La norma di riferimento principale è l'articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, che ha disciplinato le istanze di regolarizzazione avanzate da cittadini stranieri durante il periodo emergenziale legato alla pandemia. Tale disposizione faceva parte del cosiddetto decreto "Cura Italia" e rappresentava uno strumento straordinario per permettere la regolarizzazione di lavoratori stranieri in precedenza irregolari, con particolare riguardo ai settori agricolo e della cura della persona. La materia della regolarizzazione è regolata anche dalle norme del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) e dalle direttive sulla condizione dei cittadini di paesi terzi. La revoca di un provvedimento amministrativo di accoglimento richiede comunque il rispetto dei principi di legittimità, proporzionalità e correttezza dell'azione amministrativa secondo la Costituzione e le leggi della Repubblica.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità della revoca, disposta dalla Prefettura, di un provvedimento precedentemente emanato di accoglimento della istanza di regolarizzazione. Il ricorrente contestava il diritto della Prefettura di revocare unilateralmente un provvedimento già definitivamente adottato secondo le modalità previste dalla legge. La questione sottesa era se la Prefettura disponesse di ampi poteri discrezionali di revoca anche successivamente all'emanazione del provvedimento favorevole, oppure se tale revoca dovesse rispondere a specifiche condizioni e limiti normativi. In gioco erano diritti essenziali dello straniero, quale la regolarità del soggiorno e il diritto al lavoro, che risultavano compromessi dalla revoca.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante della sezione bresciese ha ritenuto che il ricorso non presentasse i presupposti per accogliere l'istanza di annullamento e sospensiva. Sebbene il testo della sentenza ometta la motivazione estesa, contenendo solo l'epigrafe e il dispositivo secondo quanto frequente nelle pronunce di ottemperanza, il giudice deve avere ritenuto che la Prefettura agisse nell'esercizio di suoi poteri legittimi e che il provvedimento impugnato fosse state adottato secondo il procedimento normativo e non risultasse arbitrario o manifestamente contrario a legge. Il TAR non ha colto nel ricorso elementi tali da dimostrare illegittimità del provvedimento revocatorio quanto alla forma, alla competenza o alla motivazione sottesa all'atto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dallo straniero, rigettando la domanda di annullamento del provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Brescia. La conseguenza del respingimento è la conferma della validità del provvedimento di revoca e pertanto l'inefficacia del precedente riconoscimento della istanza di regolarizzazione e del contratto di soggiorno. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dal giudice in complessivi millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno, secondo quanto disposto dalle norme di procedura amministrativa.

Massima

La Prefettura dispone del potere di revoca di un provvedimento di accoglimento di istanza di regolarizzazione, esercitabile secondo le modalità e i presupposti previsti dal diritto amministrativo, e tale esercizio non risulta illegittimo quando compiuto nei limiti della competenza e rispettando le forme procedurali imposte dall'ordinamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento adottato dalla Prefettura di Brescia in data-OMISSIS-, portante revoca del provvedimento di accoglimento dell’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 e del contratto di soggiorno del -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, è domiciliato ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati che ne consentano il riconoscimento.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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