Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300287/2023
Stranieri - Emersione Di Rapporto Lavorativo Ex Art. 103 D.l. 34/2020 - Permesso Di Soggiorno - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento adottato dalla Prefettura di Brescia in data-OMISSIS-, portante revoca del provvedimento di accoglimento dell’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 e del contratto di soggiorno del -OMISSIS-, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 563 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, è domiciliato ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati che ne consentano il riconoscimento. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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