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Sentenza n. 202600237/2026
18 febbraio 2026

Sentenza n. 202600237/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 febbraio 2026
Numero202600237/2026
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Giovanni Giardino,	Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Bergamo di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso il 30.05.2021 e notificato il 7.06.2021, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa D'Arrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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