Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202300223/2023

Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornati Di Lungo Periodo - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha impugnato il decreto della Questura di Brescia del 23 gennaio 2018, con il quale è stata disposta la revoca del suddetto permesso. Il ricorrente, assistito dagli avvocati Argia Feroldi e Doretta Pucci, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'annullamento del decreto di revoca nonché di tutti i provvedimenti ad esso collegati. Nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia, è sopravvenuto un evento che ha modificato in modo radicale la situazione di fatto: il ricorrente non ha più mantenuto l'interesse concreto e attuale all'ottenimento dell'annullamento del provvedimento originario, in quanto il diritto leso dal decreto di revoca è presumibilmente venuto meno o è stato ripristinato. Questa sopravvenienza, accertata dal tribunale, ha comportato la perdita del presupposto processuale necessario per la prosecuzione del giudizio nel merito.

Il quadro normativo

Il presente caso si inserisce nell'ambito del diritto dell'immigrazione e della disciplina dei permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari titolari di status di lungo soggiornante, materia regolata principalmente dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e dal decreto legislativo 19 novembre 2007, numero 251. La revoca del permesso di soggiorno deve rispettare i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge, ed il cittadino straniero ha diritto di ricorrere in sede amministrativa contro i provvedimenti di revoca che ritenga illegittimi, secondo quanto stabilito dal codice del processo amministrativo. In questa materia trovano applicazione anche i principi fondamentali del diritto amministrativo generale, fra cui il principio di proporzionalità, il principio del giusto procedimento, e il diritto alla tutela dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La questione giuridica

La questione centrale affrontata dal tribunale riguardava la necessità di valutare se sussistesse ancora, al momento della decisione, l'interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante del ricorrente nel proseguo del giudizio amministrativo volto ad ottenere l'annullamento del decreto di revoca. In diritto amministrativo processuale, il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse idoneo a giustificare la tutela giurisdizionale richiesta; quando questo interesse viene meno nel corso del procedimento a causa di una sopravvenienza (c.d. sopravvenuto difetto di interesse), il ricorso diventa improcedibile perché viene meno un presupposto processuale strutturale e insuperabile. La questione riveste particolare rilevanza perché affronta il delicato equilibrio tra il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale e il principio di economia processuale che sconsiglia di pronunciare sentenze prive di utilità pratica.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Angelo Gabbricci e composto da Ariberto Sabino Limongelli e da Luca Pavia nella veste di referendario estensore, ha ritenuto sulla base degli atti di causa che nel corso del procedimento fosse sopraggiunto un evento che aveva determinato la perdita dell'interesse della parte ricorrente alla pronuncia della sentenza. La ratio decidendi consiste nel fatto che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la mancanza di interesse attuale e concreto a ricorrere rende il ricorso improcedibile anche quando le ragioni di fatto e di diritto potessero astrattamente risultare fondate nel merito, perché viene meno un presupposto processuale essenziale e non sanabile. Il TAR ha dunque correttamente ritenuto che, sebbene non entri nel merito della controversia sulla legittimità del decreto di revoca, era necessario e opportuno dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, evitando così di pronunciare una sentenza priva di ricaduta pratica sulle posizioni giuridiche del ricorrente. La compensazione delle spese di giudizio rispecchia questa valutazione: le spese non sono addossate ad alcuna parte perché il ricorso non è stato rigettato nel merito, bensì dichiarato inammissibile per carenza di un presupposto processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal cittadino per sopravvenuto difetto di interesse, senza pertanto pronunciarsi nel merito sulla legittimità del decreto di revoca del permesso di soggiorno del 23 gennaio 2018. Le spese di giudizio sono compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese senza che una sia condannata a rimborsare l'altra, dato che il ricorso non ha subito un rigetto nel merito. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 60 del codice del processo amministrativo. Infine, il TAR ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato identificativo secondo le previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela della dignità e dei diritti personali della parte coinvolta.

Massima

La sopravvenienza nel corso del procedimento amministrativo di un evento che determini il venir meno dell'interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante della parte rende il ricorso improcedibile per difetto di interesse, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni nel merito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del decreto, cat. A.12/2018/Immig/IISez/09BS053048 del 23 gennaio 2018, con cui la questura ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del ricorrente, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente. ex art. 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 420 del 2022, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Argia Feroldi e Doretta Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6 Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE Tribunale: TAR LOMBARDIA BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
del decreto, cat. A.12/2018/Immig/IISez/09BS053048 del 23 gennaio 2018, con cui la questura ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del ricorrente, nonché di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Argia Feroldi e Doretta Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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