STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600219/2026 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del provvedimento emesso in data 20.09.2022 dal Questore della Provincia di Bergamo e notificato al ricorrente in data 27.09.2022 (Prot. n. Q2/2/IMM/IISEZ/2022/CM/337), di rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione, presentata dal ricorrente presso la Questura di Bergamo in data 28.01.2022, con intimazione di abbandonare il Territorio Nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla notificazione del provvedimento; - qualsiasi atto ad esso connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2022, proposto da Abdul Rehman Ishtiaq, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Questura di Bergamo, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la memoria in data 16/01/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta che nelle more della definizione del giudizio il ricorrente ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I19300607, valido fino al 22.08.2025, attualmente in fase di rinnovo, titolo che soddisfa l'interesse alla regolare permanenza sul territorio nazionale; considerato, pertanto, che il predetto procuratore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e conclude affinché il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite; ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422); ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →