STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600212/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento del Decreto Cat. A 12/2020/Immig/II Sez./19BS028262 notificato in data 13/10/2022 dalla Questura di Brescia Ufficio Immigrazione, di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione. sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2022, proposto da Stefani Castillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Pettenadu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Brescia, non costituita in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la memoria in data 5 febbraio 2026 con cui il patrono di parte ricorrente dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere per aver la ricorrente ottenuto il permesso di soggiorno e, pertanto, la medesima non ha più interesse a coltivare ulteriormente il ricorso; considerato che il predetto procuratore conclude affinché venga dichiarata la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite; considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa della ricorrente; considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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