Sentenza n. 202300018/2023
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Rinnovo - Conversione – Da Motivi Umanitari In Lavoro Subordinato – Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Dadani Enver, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno con numero I12990851, rilasciato il 11 febbraio 2020. Al momento del rinnovamento, il Questore di Brescia ha emanato un provvedimento di diniego della conversione o del rinnovo del titolo di soggiorno, provvedimento notificato il 5 agosto 2020. Dinnanzi a tale rifiuto amministrativo, il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento questorile e la sospensiva dei suoi effetti. Il caso rientra nella materia dell'immigrazione e della permanenza di cittadini stranieri sul territorio italiano, questione altamente delicata poiché coinvolge il diritto fondamentale della persona di rimanere nel paese e il potere amministrativo di disporne l'allontanamento o il rifiuto di riconoscimento dello status.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'esercizio del potere amministrativo in materia di permessi di soggiorno, disciplinato dal Testo Unico dell'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998) e dalle relative disposizioni attuative. L'amministrazione, attraverso il Questore, dispone del potere di valutare i requisiti soggettivi e oggettivi necessari al rinnovo o alla conversione di un titolo di soggiorno, operando un controllo sulla persistenza delle condizioni che avevano legittimato il rilascio iniziale. Il diritto del ricorrente a ottenere il rinnovo o la conversione deve sussistere al momento della presentazione della richiesta e della decisione amministrativa. La tutela giurisdizionale rappresenta lo strumento mediante il quale il singolo può contestare il diniego amministrativo e ottenere il sindacato del giudice sulla legittimità dell'esercizio del potere.
La questione giuridica
Il punto giuridico centrale è stato quello di determinare se il provvedimento di diniego fosse legittimo e se il ricorrente avesse diritto al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno secondo la normativa vigente. Il ricorrente contestava la decisione questorile, presumibilmente sostenendo di possedere i requisiti richiesti dalla legge oppure che il provvedimento fosse viziato nei motivi o nel procedimento. La controversia toccava il diritto alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, questione che comporta implicazioni sia sul piano dei diritti della persona che su quello dell'ordine e della sicurezza pubblica, ambito nel quale l'amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento giurisdizionale, il collegio giudicante ha riscontrato una situazione di fatto intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso che ha inciso sulla persistenza dell'interesse ad agire del ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse indica che, nel periodo intercorso tra la notificazione del ricorso e lo svolgimento del giudizio, l'interesse concreto del ricorrente a che la controversia fosse decisa è venuto meno. Ciò potrebbe significare che il permesso di soggiorno è stato effettivamente concesso o convertito nel frattempo, oppure che il ricorrente ha acquisito diverso status giuridico, o ancora che si è verificato un altro evento che ha reso la controversia priva di utilità pratica. Il giudice amministrativo, sulla base di questa sopravvenienza, ha ritenuto che continuare il giudizio sarebbe stato privo di significato, applicando il principio secondo il quale la giurisdizione deve operare in funzione della tutela di interessi concreti e attuali delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decretando l'estinzione della controversia senza pronunciarsi sul merito della questione relativa alla legittimità del diniego. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi processuali senza condanna reciproca. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così la validità del provvedimento nonostante la mancata pronuncia nel merito. Tale decisione non pregiudica il merito della controversia ma semplicemente constata la perdita di utilità del giudizio per le parti.
Massima
La giurisdizione amministrativa non può pronunciarsi nel merito quando la controversia abbia perduto utilità pratica per sopravvenuta realizzazione dell'interesse del ricorrente, dovendosi dichiarare il ricorso improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore per l’annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento cat.A.12/2020/Immig/2 Sez/19BS033143 con il quale il Questore di Brescia ha decretato il diniego del rinnovo/conversione del permesso di soggiorno nr. I12990851, datato 11.02.2020 e notificato in data 5.08.2020; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 602 del 2020, proposto da Dadani Enver, rappresentato e difeso dall’avv. Monia Rodolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Solferino n. 26; Ministero dell’Interno - Questura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese del giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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