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Sentenza n. 202300175/2023

Sentenza n. 202300175/2023

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO - CONVERSIONE – DA MINORE ETA' A LAVORO SUBORDINATO – RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300175/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, nel corso della propria permanenza in Italia durante la minore età, aveva ottenuto un permesso di soggiorno nella categoria "minore età" rilasciato dall'autorità competente. Al compimento della maggiore età, avendo trovato un'occasione di lavoro regolare, lo straniero ha presentato richiesta di conversione del proprio permesso di soggiorno, passando dalla categoria "minore età" alla categoria "lavoro subordinato", al fine di continuare la propria permanenza nel territorio italiano sulla base di una condizione di stabilità lavorativa. L'ufficio competente in materia di immigrazione (questura o prefettura) ha tuttavia rigettato la richiesta di conversione, negando il rilascio del nuovo permesso. Dinanzi a questo provvedimento di rigetto, lo straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del diniego e sostenendo il diritto a ottenere la conversione del permesso sulla base della propria situazione personale e lavorativa.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo 286 del 1998, il quale regola le condizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia e le diverse categorie di permessi di soggiorno. Il permesso di soggiorno per minore età, disciplinato dall'articolo 31 del D.Lgs. 286/1998, costituisce uno strumento di protezione per i minori privi di assistenza familiare o in situazioni di vulnerabilità, e ha durata limitata fino al raggiungimento della maggiore età. Al compimento dei diciotto anni, lo straniero può richiedere una conversione del permesso, passando a una categoria più stabile e duratura qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, in particolare la disponibilità di un contratto di lavoro regolare nel caso della conversione a permesso per lavoro subordinato. La normativa mira a garantire continuità della permanenza legale qualora vengano soddisfatti i presupposti previsti dall'ordinamento.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato la richiesta di conversione e se sussistessero davvero elementi ostativo all'accoglimento della domanda oppure se il rigetto fosse stato determinato da una erronea applicazione della normativa o da una valutazione incompleta dei requisiti previsti dalla legge. Emergeva la questione relativa ai criteri con cui l'amministrazione dovesse esercitare il proprio potere discrezionale in materia di conversione dei permessi, e se una volta accertata la sussistenza dei requisiti normativi il rigetto potesse comunque dirsi legittimo. Era centrale anche il tema dei diritti dello straniero maggiorenne che accede al mercato del lavoro legale e della necessità che l'ordinamento garantisca coerenza nei meccanismi di permanenza legale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento impugnato e ha ritenuto che l'amministrazione, nel rigettare la richiesta di conversione, non avesse adeguatamente motivato le ragioni del diniego ovvero non avesse correttamente valutato la sussistenza dei requisiti normativi necessari per la conversione stessa. Il collegio ha verificato che lo straniero disponeva dei presupposti richiesti dalla legge, in particolare la prova di un contratto di lavoro regolare e la mancanza di circostanze che determinassero l'inammissibilità della richiesta. Il giudice amministrativo ha inoltre rilevato come la conversione da una categoria all'altra rappresenti un istituto finalizzato a garantire continuità della permanenza legale agli stranieri che, avendo risieduto regolarmente nel territorio italiano, acquisiscono una stabile posizione attraverso l'accesso al lavoro formale. Pertanto, ha ritenuto che il rigetto non potesse dirsi giuridicamente sostenibile, in quanto privo di una corretta istruttoria o basato su erronea interpretazione dei criteri previsti dalla normativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato. La conseguenza pratica della sentenza è che l'amministrazione deve ora procedere al rilascio del nuovo permesso di soggiorno nella categoria "lavoro subordinato" allo straniero, consentendogli di continuare la propria permanenza in Italia sulla base della condizione lavorativa regolare. La sentenza ha parimenti comportato l'obbligo per l'ufficio competente di provvedere al rilascio entro i termini di legge, salvo il pagamento delle spese di lite da parte della pubblica amministrazione soccombente.

Massima

La conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato deve essere accolta quando lo straniero dimostri di possedere i requisiti previsti dalla legge, in quanto l'amministrazione non può esercitare un potere discrezionale assoluto ma deve attenersi ai criteri normativi, garantendo la continuità della permanenza legale a chi accede regolarmente al mercato del lavoro.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l’annullamento:
- del provvedimento della Questura di Brescia -OMISSIS-, datato -OMISSIS- 2022;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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