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Sentenza n. 202600166/2026
12 febbraio 2026

Sentenza n. 202600166/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - CURE MEDICHE - ISTANZA - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data12 febbraio 2026
Numero202600166/2026
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, nel 2026 contro un provvedimento amministrativo la cui natura specifica non è desumibile dal materiale disponibile. Una delle parti ha impugnato un atto amministrativo ritenendolo illegittimo, ricorrendo alla giurisdizione del TAR quale organo competente per le controversie in materia amministrativa. Tuttavia, nel corso dell'esame della causa, sono emersi elementi processuali che hanno sollevato questioni sulla titolarità stessa del TAR a decidere della controversia sottoposta.

Il quadro normativo

La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale è determinata dalle norme del Codice del processo amministrativo e dalle disposizioni sulla ripartizione della competenza tra i diversi ordini giudiziari. Il TAR è competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi, atti amministrativi generali, diritti soggettivi e interessi legittimi legati all'esercizio del potere amministrativo. Tuttavia, la legge prevede specifiche esclusioni e delimitazioni della giurisdizione amministrativa, riservando certe materie ad altri giudici o a forme di tutela diverse, come la giurisdizione ordinaria, la giurisdizione penale o le competenze specifiche di tribunali specializzati.

La questione giuridica

Il nodo centrale della causa riguarda la determinazione della giurisdizione corretta per dirimere la controversia sottoposta. In altre parole, il TAR ha dovuto valutare se la questione sottoposta era effettivamente di sua competenza oppure se, per la natura della materia, dell'oggetto o della forma di tutela richiesta, la causa dovesse essere decisa da un diverso ordine giudicante o da un organo giurisdizionale specializzato. Questo tipo di questione preliminare è decisiva e deve essere risolta prima di affrontare il merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato le caratteristiche della controversia, gli elementi della fattispecie e la natura della tutela invocata, concludendo che la controversia non rientra nella giurisdizione del TAR. Verosimilmente, il giudice ha riscontrato che l'oggetto della causa, sebbene formalmente presentato come questione amministrativa, riguarda materie o rapporti giuridici sui quali la giurisdizione è riservata a un organo diverso o è regolata da disposizioni normative specifiche che escludono l'intervento del TAR. La dichiarazione di difetto di giurisdizione rappresenta il riconoscimento da parte del collegio che il ricorso, per quanto tecnicamente corretto nella forma, è stato rivolto al giudice sbagliato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, impedendo così la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé medesimo. La conseguenza pratica è che il ricorrente non potrà ottenere una decisione nel merito della propria controversia da questo organo, ma dovrà riformulare le proprie pretese dinanzi al giudice competente secondo la legge, perdendo tempo e risorse procedurali. Generalmente, il ricorso non è suscettibile di appello diretto su tale questione preliminare, ma il ricorrente potrà proporre ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale corretto.

Massima

La dichiarazione di difetto di giurisdizione costituisce il riconoscimento che la controversia non è devoluta al TAR ma a un diverso ordine giudiziale, e preclude al giudice amministrativo di entrare nel merito della causa, vincolando il ricorrente a rivolgersi all'organo competente.


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