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Sentenza n. 202600138/2026
9 febbraio 2026

Sentenza n. 202600138/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data9 febbraio 2026
Numero202600138/2026
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- adottato dalla Questura della Provincia di Bergamo in data 24.03.22 e notificato il 3.06.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza tesa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno.
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal ricorrente il 30.1.2026,
nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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