STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - MOTIVI DI STUDIO - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300011/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Muhammad Imran, cittadino straniero, ha presentato presso il Questore della provincia di Bergamo un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il Questore, con decreto categoria Q2.2/IMM/IISEZ/2021/BG/RIG/450 del 2 agosto 2021, ha rigettato tale istanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo l'annullamento del decreto e la sospensione della sua efficacia. La controversia rientra nel settore del diritto dell'immigrazione e della permanenza nel territorio nazionale, un'area dove la discrezionalità amministrativa incontra vincoli rigorosi derivanti sia dalla legge che dagli obblighi internazionali e sovranazionali.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per motivi di studio è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e da successive modificazioni normative, nonché dai regolamenti amministrativi di implementazione. Il permesso di soggiorno è generalmente rinnovabile quando sussistono i presupposti originari che lo hanno determinato, salvo intervenienti causa di revoca o diniego riconducibili alle ipotesi tassativamente previste dalla legge. In particolare, per i permessi rilasciati per studio, il rinnovo deve valutarsi alla luce della permanenza dei motivi che lo hanno giustificato e del rispetto delle condizioni richieste dall'ordinamento. L'amministrazione, pur disponendo di margini di apprezzamento nella valutazione dei presupposti, rimane vincolata ai criteri legali e al dovere di motivazione.
La questione giuridica
Il punto controverso concerne la legittimità del rifiuto opposto dal Questore al rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di studio. Deve intendersi se l'amministrazione aveva titolo per dinegare il rinnovo sulla base dei fatti allegati nel procedimento, o se invece tale diniego era caratterizzato da difetti motivazionali, procedurali o sostanziali tali da viziarlo. In gioco vi è il diritto dell'interessato a permanere nel territorio nazionale per proseguire gli studi e, più largamente, il diritto a una decisione amministrativa conforme ai canoni di legalità, trasparenza e proporzionalità. La complessità giuridica risiede nella necessaria ponderazione tra l'esigenza di controllo pubblico sugli flussi migratori e il riconoscimento di garantie procedurali e sostanziali a favore dello straniero.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti del procedimento amministrativo, ha accertato che il decreto impugnato presentava profili di illegittimità. Benché la sentenza, come frequente nelle pronunce di merito di tribunali amministrativi non dotate di motivazione estesa nel presente testo, non espliciti puntualmente il ragionamento, l'accoglimento del ricorso sottintende che il Questore non ha rispettato i presupposti normativi per il rigetto oppure ha violato obblighi procedurali e motivazionali richiesti dalla legge. Il collegio ha ritenuto che le ragioni prospettate dall'amministrazione, ovvero la loro stessa assenza, non potevano giustificare il diniego del rinnovo nelle circostanze di fatto riscontrate. La condanna alle spese, con quantificazione in tremila euro, evidenzia la manifesta erroneità della posizione difesa dall'ufficio questore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il decreto del Questore del 2 agosto 2021, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Muhammad Imran è stato quindi reintegrato nella possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, secondo le forme di legge. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite pari a tremila euro oltre accessori legali, nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente, conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. Il Questore, pertanto, deve provvedere a nuovo esame della richiesta di rinnovo secondo il diritto.
Massima
L'amministrazione non può dinegare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio se non ricorrono presupposti legali specifici e deve osservare rigorosi doveri di motivazione e di correttezza procedimentale, pena l'illegittimità della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto, Catg.Q2.2/IMM/IISEZ/2021/BG/RIG/450 del 2 agosto 2021, con cui il Questore ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da Muhammad Imran, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Piergentili e Alessandro Chiuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge; nonché a rifondergli il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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