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Sentenza n. 202600130/2026
9 febbraio 2026

Sentenza n. 202600130/2026

SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIRCOLAZIONE STRADALE – VEICOLO CONFISCATO - ISTANZA DI DISSEQUESTRO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data9 febbraio 2026
Numero202600130/2026
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha inoltrato alla Prefettura di Brescia una istanza di dissequestro tramite posta elettronica certificata il 16 settembre 2025. La Prefettura non ha provveduto entro i termini di legge a pronunciarsi sulla richiesta, determinando un silenzio inadempimento. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la dichiarazione di illegittimità di tale silenzio e il conseguente dissequestro dei beni. Il ricorso è stato registrato con numero 1419 del 2025 ed era stato formato da una società rappresentata legalmente.

Il quadro normativo

La materia del ricorso riguarda il silenzio inadempimento dell'amministrazione pubblica, disciplinato dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), che prevede che il ricorrente possa impugnare davanti al giudice amministrativo il mancato pronunciamento dell'amministrazione entro i termini stabiliti dalla legge. La questione del dissequestro rientra nella competenza dell'amministrazione pubblica, in particolare della Prefettura, quando i beni sono stati sottoposti a vincolo da parte di autorità amministrative. Tuttavia, la giurisdizione del giudice amministrativo su queste materie dipende dalla natura del provvedimento impugnato e dalla competenza attribuita dalla legge ai diversi ordini giudiziari.

La questione giuridica

Il punto nodale della controversia riguardava la giurisdizione dello specifico giudice amministrativo a pronunciarsi sulla legittimità del silenzio inadempimento della Prefettura riguardante l'istanza di dissequestro. La ricorrente riteneva che il silenzio serbato dalla Prefettura costituisse un atto impugnabile davanti al TAR in quanto riconducibile all'esercizio di funzioni amministrative. La questione risultava complessa perché occorreva stabilire se il provvedimento di dissequestro o il silenzio su di esso rientrasse realmente nella sfera di competenza del giudice amministrativo oppure se la materia fosse attribuita a un diverso ordine giudiziario.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato attentamente i profili di giurisdizione del ricorso, ritenendo che il difetto di giurisdizione rappresentasse una causa di inammissibilità del ricorso medesimo. La sede naturale per la decisione su materie di dissequestro, a seconda della natura del vincolo e della procedura che l'ha originato, potrebbe non rientrare nella competenza del giudice amministrativo ordinario bensì in altre sedi giudiziali specializzate. Il Tribunale ha concluso che la controversia verteva su una materia rispetto alla quale il giudice amministrativo non possedeva i poteri decisionali necessari per provvedere, configurando una carenza di giurisdizione che rendeva il ricorso strutturalmente inammissibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, precludendo così l'esame nel merito della pretesa del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, escludendo il diritto di ripetizione reciproca. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali della ricorrente e di ogni altro dato idoneo all'identificazione, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La giurisdizione del giudice amministrativo deve essere accertata preliminarmente al merito: quando una istanza di dissequestro non rientra nella competenza del TAR per ragioni di materia o di riparto di giurisdizione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dalla Prefettura di Brescia sull'istanza di dissequestro proposta dal ricorrente ed inoltrata a mezzo pec in data 16.9.2025;
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Asaro e Stefano Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Asaro per la parte ricorrente e l’avv. -OMISSIS- per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed ogni altra persona, fisica o giuridica menzionata in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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