SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA - AMBITO DI TRASFORMAZIONE - ABUSI DEL CONTROINTERESSATO - SILENZIO INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 30 gennaio 2026 |
| Numero | 202600108/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Immobiliare Le Perle & C. S.a.s., società con sede in Lombardia, ha inoltrato istanza di accesso agli atti presso il Comune di Toscolano Maderno il 23 maggio 2025, chiedendo documenti di rilevanza amministrativa in possesso dell'ente locale. Il Comune non ha dato risposta nei termini di legge, serbando un silenzio che la normativa interpreta come rigetto della richiesta. Di fronte a questa inerzia amministrativa, la società ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, proponendo la causa il 6 novembre 2025. Nel corso del procedimento giudiziale, durante la fase istruttoria, è emerso che la controversia aveva subito una trasformazione: l'istanza originaria di accesso era stata sopperibile mediante un provvedimento del Comune che ne consentisse l'esecuzione.
Il quadro normativo
Il diritto di accesso agli atti amministrativi costituisce una prerogativa fondamentale disciplinata dalla Legge 241 del 1990 e dalle norme processuali amministrative, che stabiliscono tempi e modalità precise per l'esercizio dell'accesso stesso. L'Amministrazione Pubblica è tenuta a rispondere alle istanze di accesso entro trenta giorni, prorogabili fino a sessanta in caso di complessità della ricerca documentale. Il silenzio serbato dalla PA oltre i termini stabiliti configura un rifiuto implicito della richiesta, denominato silenzio-rigetto, contro il quale è ammesso ricorso amministrativo. La legge prevede tuttavia che l'Amministrazione possa rifiutare l'accesso per motivi di riservatezza, tutela di interessi pubblici, protezione dei dati personali e altre cause normativamente delimitate. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, il processo può estinguersi per cessazione della materia del contendere qualora la controversia perda ragion d'essere sopravvenienza di fatti che eliminano il conflitto di interessi.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo era chiamato a valutare se il silenzio serbato dal Comune di Toscolano Maderno sulla richiesta di accesso costituisse un rifiuto illegittimo e lesivo della prerogativa partecipativa della ricorrente, oppure se sussistessero motivazioni normativamente riconosciute che legittimassero il mancato accesso. Implicita nella questione era l'indagine sulla correttezza procedurale del comportamento del Comune, il quale avrebbe dovuto evincere dalla documentazione disponibile se sussistessero ostacoli all'accesso o se, al contrario, tale accesso dovesse essere concesso. La ricorrente lamentava quindi non solo l'omissione di risposta, ma anche l'implicito rifiuto di permetterle l'esercizio di una prerogativa fondamentale nello stato di diritto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa, ha rilevato che nel corso del procedimento giudiziale la ricorrente aveva dichiarato nella memoria depositata il 3 novembre 2025 l'intervenuta cessazione della materia del contendere, attestando quindi che la situazione controversa aveva trovato una risoluzione. Questa dichiarazione, valutata dal collegio nella camera di consiglio svoltasi il 6 novembre 2025, indicava che il Comune aveva presumibilmente provveduto a dare esecuzione all'istanza di accesso, eliminando così il conflitto di interessi che fondava il ricorso. Il fatto che la parte ricorrente medesima rendicontasse il superamento della controversia ha indotto il TAR a ritenere che la Pubblica Amministrazione avesse, seppure tardivamente, adempiuto agli obblighi derivanti dalla legge sulla trasparenza e l'accesso agli atti. Tale epilogo, pur non affrontando nel merito la questione della legittimità del precedente silenzio, testimonia come la via giudiziale abbia prodotto l'effetto di sollecitare l'ente locale al rispetto degli obblighi normativi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo il compenso reciproco delle spese di giudizio fra le parti. Questa pronuncia determina l'estinzione del processo amministrativo senza una pronuncia nel merito del ricorso, ma implicitamente sancisce che il diritto della ricorrente a ottenere gli atti richiesti è stato riconosciuto e soddisfatto. L'ordine all'autorità amministrativa di eseguire la sentenza conferma che il Comune rimane vincolato al rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento, ovverosia mantenere l'accesso già concesso e, se necessario, restituire i documenti entro i termini legali.
Massima
Il diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere garantito dalla Pubblica Amministrazione entro i termini perentori stabiliti dalla legge, e il silenzio oltre detti termini integra un rifiuto illegittimo qualora non fondato su espliciti e motivati motivi di esclusione previsti dalla normativa sulla trasparenza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento del silenzio rigetto serbato dal Comune di Toscolano Maderno sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 23 maggio 2025. sul ricorso numero di registro generale 841 del 2025, proposto da: Immobiliare Le Perle & C. S.a.s. di Pietta Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Toscolano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Roma, via Alberico II, 33 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sandro Cipani, Monica Capelli, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Toscolano Maderno; Vista la memoria di data 3 novembre 2025 depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio'; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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