Sentenza n. 202300391/2023
Silenzio - Edilizia Ed Urbanistica - Abuso Edilizio Della Controinteressata - Richiesta Esercizio Poteri Repressivi Edilizi - Silenzio Del Comune - Illegittimita'
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società denominata Immobiliare Giancarlo SAS ha presentato una richiesta al Comune di Visano per ottenere l'adozione di misure repressive ai sensi dell'articolo 31 del DPR numero 380 del 2001, vale a dire interventi di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a presunte violazioni edilizie. La richiesta è stata inoltrata via posta elettronica certificata il 11 ottobre 2022. Dinanzi all'inerzia dell'amministrazione comunale, che non ha fornito alcuna risposta formale entro i termini di legge, la ricorrente ha impugnato il silenzio amministrativo come illegittimo, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento dell'illegittimità e presumibilmente obbligare il Comune a pronunciarsi nel merito sulla questione posta.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal DPR numero 380 del 6 giugno 2001, il testo unico in materia edilizia, che all'articolo 31 prevede le misure di repressione delle violazioni edilizie mediante ordini di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi, e altri provvedimenti sanzionatori. Il diritto amministrativo italiano riconosce la responsabilità della pubblica amministrazione anche per l'omissione di pronunciamento su istanze dei privati, secondo i principi dell'eccesso di potere e dell'illegittimità del silenzio, fatti salvi i casi in cui il provvedimento richiesto sia discrezionale e non obbligatorio per legge. La legge fissa inoltre termini specifici entro i quali l'amministrazione deve concludere procedimenti su richieste ricevute, salvi i casi di sospensione o interruzione del procedimento medesimo.
La questione giuridica
Il nodo controverso consiste nel verificare se il Comune fosse giuridicamente obbligato a pronunciarsi sulla richiesta di adozione di misure repressive, ovvero se tale provvedimento ricade interamente nell'ambito della discrezionalità amministrativa. Centrale è la questione se la mera richiesta di un privato di adottare provvedimenti sanzionatori crei un obbligo amministrativo di rispondimento o se, al contrario, la valutazione della sussistenza di violazioni edilizie e l'opportunità di interventi repressivi appartengano esclusivamente al potere discrezionale dell'ente locale. Inoltre, rileva il profilo relativo alla legittimazione della ricorrente a presentare tale richiesta e agli interessi che essa intendeva tutelate attraverso la domanda.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nel respingere il ricorso, ha evidentemente accolto la tesi secondo cui la richiesta presentata dalla società ricorrente non costituisce istanza diretta a ottenere un provvedimento amministrativo dovuto per legge e vincolato nella specie. L'articolo 31 del DPR 380 riconosce alla pubblica amministrazione comunale un ampio margine di discrezionalità nell'accertare la sussistenza di violazioni edilizie e nel valutare l'opportunità di interventi repressivi, tenendo conto di vari fattori quali l'entità della violazione, l'interesse pubblico, la fattibilità del ripristino, e altri elementi di natura tecnica e amministrativa. Pertanto, il silenzio del Comune sulla richiesta della ricorrente non costituisce inadempimento di un obbligo legale specifico, bensì esercizio del potere discrezionale dell'ente. Il collegio giudicante ha ritenuto che il mero inoltro di una segnalazione di violazione edilizia da parte di un privato non genera un diritto a ottenere il pronunciamento amministrativo richiesto, poiché tale segnalazione rimane una questione sottratta al controllo giurisdizionale stretto e affidata alla valutazione autonoma dell'amministrazione locale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge integralmente il ricorso presentato da Immobiliare Giancarlo SAS per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune di Visano. La sentenza dichiara inoltre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte provvede alle proprie spese legali senza condanna dell'una a favore dell'altra. Con tale pronunciamento, il TAR rigetta la pretesa della ricorrente di ottenere un provvedimento amministrativo sull'istanza formulata, confermando implicitamente la legittimità dell'operato del Comune nel non pronunciarsi su una questione rientrante nella sua discrezionalità tecnico-amministrativa.
Massima
La richiesta di adozione di misure repressive per violazioni edilizie presentata da un privato non genera obbligo amministrativo di pronunciamento vincolato, ma rimane nell'ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa del Comune, il cui silenzio non integra illegittimità qualora non sussista uno specifico obbligo normativo di rispondimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune sulla richiesta di misure repressive ex art. 31 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, formulata dalla ricorrente con PEC dell’11 ottobre 2022; sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2022, proposto da IMMOBILIARE GIANCARLO SAS DI SICROM SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/c; COMUNE DI VISANO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Romanino 16; SCALMANA F.LLI DI SCALMANA SERGIO & C. SNC, rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 9; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Visano e di Scalmana F.lli di Scalmana Sergio & C. snc; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →