Sentenza n. 202300953/2023
Sicurezza Pubblica - Pubblico Esercizio Per Somministrazione Di Alimenti E Bevande - Sospensione Ai Sensi Dell’art.100 Del T.u.l.p.s. - Giorni Quindici
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Salvatore Palumbo, titolare di un esercizio pubblico in provincia di Mantova, ha impugnato un provvedimento del Questore della provincia di Mantova datato 22 luglio 2021 che disponeva la sospensione della validità delle autorizzazioni precedentemente rilasciate per la gestione dell'esercizio, con conseguente ordine di chiusura immediata per la durata di quindici giorni. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento che gravava significativamente sull'attività commerciale dell'esercente. La vicenda rientra nella più ampia competenza amministrativa in materia di esercizi pubblici e di mantenimento dell'ordine pubblico, materia nella quale l'amministrazione della pubblica sicurezza dispone di poteri discrezionali importanti e talvolta penetranti nella libertà di esercizio dell'attività commerciale.
Il quadro normativo
La normativa di riferimento riguarda i poteri amministrativi di sospensione e revoca delle autorizzazioni per esercizi pubblici, attribuiti al Questore quale autorità locale della pubblica sicurezza. Questi provvedimenti trovano fondamento nella legislazione nazionale sulla gestione dell'ordine pubblico e sulla sicurezza della comunità, e il Questore opera secondo principi e criteri legali specifici quando decide di sospendere le autorizzazioni a svolgere attività commerciale. Nel caso di specie, il provvedimento amministrativo impugnato è stato adottato in base alle competenze conferite dall'ordinamento giuridico al Questore, il quale deve comunque operare secondo il principio di legalità e rispettare i diritti procedurali delle parti interessate. La sentenza richiama anche la normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare il decreto legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento europeo n. 679 del 2016 (GDPR).
La questione giuridica
Il ricorso sollevava la questione della legittimità del provvedimento di sospensione emesso dal Questore, probabilmente contestando sia i presupposti fattici e normativi che avevano condotto all'adozione del provvedimento, sia la correttezza del procedimento amministrativo seguito. Il ricorrente potrebbe aver dedotto l'insufficienza della motivazione del provvedimento, la violazione di diritti procedurali, oppure l'assenza dei presupposti legali necessari per adottare una misura così incisiva sulla prosecuzione dell'attività commerciale. La controversia dunque verteva sulla conformità dell'atto amministrativo ai principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedurale che governano l'azione amministrativa nel nostro ordinamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il ricorso e gli atti della causa nel corso dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2023, assistito dal relatore dottoressa Marilena Di Paolo e dalle argomentazioni presentate dai difensori delle parti. Sulla base dell'istruttoria e della valutazione del provvedimento impugnato, il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse conforme ai dettami normativi e rispettasse i principi che governano l'esercizio del potere amministrativo di sospensione delle autorizzazioni. Il tribunale ha valutato sia la sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento sia la corretta osservanza del procedimento amministrativo, accogliendo le deduzioni difensive della Questura e del Ministero dell'Interno e respingendo le contestazioni formulate dal ricorrente. La decisione implica che gli elementi e le circostanze sottoposti al Questore fornivano una base legale sufficiente per l'adozione del provvedimento di sospensione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Salvatore Palumbo, dichiarando la legittimità del provvedimento del Questore della provincia di Mantova. La parte ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore della Questura di Mantova nella misura di tremila euro, oltre agli oneri di legge. La sentenza ordina l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa e dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati personali delle parti nel fascicolo processuale, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di tutelare la dignità e i diritti dei soggetti coinvolti.
Massima
La sospensione delle autorizzazioni per un esercizio pubblico disposta dal Questore quale autorità competente in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza è legittima quando sia sorretto da presupposti di fatto e di diritto conformi alla normativa vigente e rispetti i principi procedurali che vincolano l'azione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento del provvedimento prot. n. Cat. P.4/2021 – Div. P.A.S., del 22.7.2021, del Questore della Provincia di Mantova, con il quale ha disposto la sospensione della validità delle autorizzazioni rilasciate, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio pubblico per la durata di gg. 15 sul ricorso numero di registro generale 454 del 2021, proposto da Salvatore Palumbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Gadenz, Antonio Invidia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- Ditta Individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Gadenz, Antonio Invidia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia Questura di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Mantova e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Questura di Mantova che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare soggetti pregiudicati. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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