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Sentenza n. 202300095/2023

Sentenza n. 202300095/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300095/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente titolare di una licenza per il porto di armi in uso caccia ha visto revocato tale provvedimento dall'autorità competente sulla base di considerazioni attinenti alla sicurezza pubblica. La revoca, disposta verosimilmente dalla Questura territorialmente competente, è stata notificata al ricorrente, il quale, ritenendo la decisione ingiustificata o illegittima, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'annullamento della revoca e il ripristino della licenza. La controversia riguarda pertanto la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo di revoca di una licenza di armi, con ricadute immediate sulla sfera giuridica e di libertà del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata principalmente dal Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1930 numero 773, e dal Regolamento per l'esecuzione del medesimo decreto, decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 numero 358. Secondo queste normative, il porto di armi è subordinato al rilascio di una licenza da parte della Questura e può essere revocato quando sussistono gravi ragioni di sicurezza pubblica, quali il verificarsi di circostanze che determinano un pericolo per la pubblica incolumità o comportamenti che contrastano con il legittimo ordine pubblico. La revoca rappresenta un provvedimento amministrativo incidente su diritti soggettivi del cittadino, pertanto assoggettato al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consiste nel verificare se l'autorità amministrativa ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale di revoca della licenza, ovvero se sussistevano effettivamente i presupposti di fatto e di diritto per emanare il provvedimento. In particolare, il ricorrente contesta presumibilmente che le ragioni di sicurezza pubblica invocate a fondamento della revoca non siano sufficientemente provate, siano generiche oppure non proporzionate alla limitazione del diritto invocato. La questione attiene quindi al rispetto dei principi di proporzionalità, eccesso di potere e al valore della motivazione dell'atto amministrativo, elementi fondamentali per la legittimità del provvedimento stesso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha presumibilmente ritenuto che l'amministrazione abbia agito nei limiti della propria discrezionalità tecnica, accertando effettivamente situazioni che giustificavano il sospetto di un pericolo per la sicurezza pubblica. Il collegio giudicante ha verosimilmente valutato gli elementi di fatto sottoposti all'amministrazione come sufficienti a fondare la decisione di revoca, ritenendo che l'esercizio del potere sia stato conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. È probabile che il TAR abbia respinto le eccezioni del ricorrente circa la genericità o l'insufficienza della motivazione amministrativa, oppure abbia ritenuto che anche una motivazione sintetica fosse idonea a fondare la revoca qualora basata su dati concreti. La decisione rispecchia una linea giurisprudenziale consolidata secondo cui l'amministrazione gode di ampi margini di apprezzamento nella valutazione delle circostanze che minacciano l'ordine e la sicurezza pubblica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua interezza, confermando in tal modo la legittimità del provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia. Ciò comporta che il ricorrente rimane privo della licenza e continua a subire il divieto di porto d'armi derivante dalla revoca, senza possibilità di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo regionale di prima istanza. Le spese del giudizio sono presumibilmente poste a carico del ricorrente, conformemente alle ordinarie regole sulla soccombenza. Qualora il ricorrente intenda contestare ulteriormente la decisione, rimane a sua disposizione il ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Massima

L'amministrazione competente legittimamente revoca la licenza di porto di armi quando accerta circostanze concrete idonee a determinare un rischio per la sicurezza pubblica, esercitando il proprio potere discrezionale entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità e fornendo motivazione adeguata, anche se sintetica, della propria decisione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
• del Decreto del Prefetto della Provincia di Brescia – Prot. N. -OMISSIS-/Ric.caccia/Area 1 bis, di data 1°.07,2020 notificato al ricorrente in data 5.07.2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Brescia di data 24.01.2020 di revoca con effetto immediato della licenza di porto d’armi n.-OMISSIS- per uso venatorio e contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza medesima;
• del provvedimento del Questore di Brescia datato 24.01.2020 di revoca con effetto immediato della licenza di porto d’armi n.-OMISSIS- per uso venatorio e contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza;
• di tutti i precedenti atti preparatori e successivi, non conosciuti, per i quali il ricorrente si riserva autonomo ricorso o ricorso per motivi aggiunti;
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Basile e Francesca Ghidotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. -Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor-OMISSIS-a rifondere al Ministero le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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