Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300095/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Caccia - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento • del Decreto del Prefetto della Provincia di Brescia – Prot. N. -OMISSIS-/Ric.caccia/Area 1 bis, di data 1°.07,2020 notificato al ricorrente in data 5.07.2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Questore di Brescia di data 24.01.2020 di revoca con effetto immediato della licenza di porto d’armi n.-OMISSIS- per uso venatorio e contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza medesima; • del provvedimento del Questore di Brescia datato 24.01.2020 di revoca con effetto immediato della licenza di porto d’armi n.-OMISSIS- per uso venatorio e contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza; • di tutti i precedenti atti preparatori e successivi, non conosciuti, per i quali il ricorrente si riserva autonomo ricorso o ricorso per motivi aggiunti; sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Basile e Francesca Ghidotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - U.T.G. Prefettura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. -Prefettura di Brescia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il signor-OMISSIS-a rifondere al Ministero le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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