Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300941/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Caccia – Rinnovo - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del porto d'armi presso la Questura di Bergamo, che ha emesso un provvedimento di diniego non motivato sufficientemente o in violazione delle procedure amministrative obbligatorie. Il ricorrente, non accettando questa decisione, ha promosso ricorso gerarchico presso la Prefettura di Bergamo, organo superiore competente a riesaminare il provvedimento questorile in via amministrativa. La Prefettura, tuttavia, ha rigettato il ricorso gerarchico confermando nella sostanza il diniego della Questura. Dinanzi a questo esito negativo, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento della Prefettura presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando sia la legittimità del diniego originario sia la corretta applicazione della procedura di ricorso gerarchico. La controversia quindi verte sulla legittimità della decisione amministrativa di negare il rinnovo di un titolo che il ricorrente riteneva dovuto sulla base della normativa vigente.

Il quadro normativo

La materia del porto d'armi in Italia è disciplinata dal decreto legislativo 19 ottobre 1995, numero 541, e da successive modificazioni, che fissa requisiti, condizioni e procedure per il rilascio e il rinnovo. La Questura, quale organo di pubblica sicurezza, ha competenza primaria nella valutazione dei requisiti soggettivi e nella decisione di rilascio o diniego, dovendo motivare adeguatamente le proprie decisioni secondo i principi del diritto amministrativo. Il ricorso gerarchico alla Prefettura rappresenta uno strumento di tutela amministrativa interno che consente il riesame della decisione questorile, e il relativo provvedimento prefettizio deve a sua volta rispettare i principi di legalità, correttezza procedimentale e adeguata motivazione. Tanto il diniego originario quanto il suo eventuale rigetto in sede di ricorso gerarchico devono essere coerenti con il dettato normativo e i principi costituzionali di trasparenza amministrativa.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda se la Questura di Bergamo abbia correttamente motivato il diniego del rinnovo del porto d'armi e se la Prefettura abbia effettuato un effettivo riesame del ricorso gerarchico oppure si sia limitata a una mera conferma automatica della decisione questorile. Un aspetto critico è se gli elementi che giustificavano il diniego erano legittimi secondo la normativa vigente e se era stata garantita al ricorrente la possibilità di difendersi e controdedurre. La questione assume rilievo perché il porto d'armi rappresenta un diritto condizionato ma non arbitrariamente disponibile dell'amministrazione, e il suo diniego deve basarsi su fondamenti giuridicamente solidi e non su valutazioni discrezionali prive di adeguata fondazione normativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, riunitosi in camera di consiglio il 22 novembre 2023 con i magistrati Angelo Gabbricci, Marilena Di Paolo e Pietro Buzano, ha ritenuto che il provvedimento della Prefettura fosse illegittimo. L'accoglimento del ricorso da parte del TAR indica che il collegio ha riscontrato un vizio nel procedimento seguito dalla Questura oppure nella motivazione della decisione, oppure ancora che la Prefettura non ha effettuato un riesame sostanziale del ricorso gerarchico. Il TAR, quale organo di controllo della legalità dell'azione amministrativa, ha ritenuto che il diniego non fosse supportato da una corretta applicazione della normativa vigente o che fossero stati violati principi procedimentali essenziali. La decisione di annullare il provvedimento prefettizio implica un giudizio di illegittimità che rendeva necessaria la riapertura del procedimento dinanzi alle amministrazioni competenti per una corretta rivalutazione della posizione del ricorrente.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Prefettura di Bergamo che aveva rigettato il ricorso gerarchico. In conseguenza di ciò, il diniego di rinnovo del porto d'armi della Questura resta privo del supporto amministrativo superiore e deve essere sottoposto a riesame secondo i corretti criteri normativi. La Prefettura di Bergamo è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente nella misura di duemilacinquecento euro oltre agli accessori legali, pena l'esecuzione forzata del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa. Infine, il TAR ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, in ottemperanza alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'annullamento in sede di ricorso gerarchico di un provvedimento amministrativo è dovuto quando l'organo ricorrente sia stato privato della possibilità di una effettiva rivalutazione della questione oppure quando la decisione di primo grado sia priva di idonea motivazione circa i motivi del diniego, in violazione dei principi costituzionali di trasparenza amministrativa e di ragionevolezza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
Pietro Buzano,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura con prot. d’uscita -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico promosso dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego di rinnovo di porto d’armi emesso dalla Questura di Bergamo prot. -OMISSIS- da intendersi impugnato quale atto presupposto
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo, della Questura di Bergamo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Prefettura di Bergamo al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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