SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO CACCIA - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300909/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto, nel ricorso identificato con le iniziali alfa beta per ragioni di riservatezza, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) contro un decreto denominato P1/2020 PASI emesso dalla Questura di Bergamo in data 28 giugno 2021. Il decreto, rientrando nella categoria dei provvedimenti amministrativi di sicurezza interna, rappresentava una decisione della pubblica amministrazione in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile sostenendo l'illegittimità dello stesso, ricorrendo al giudice amministrativo nel corso del 2021. La natura del provvedimento e la richiesta successiva di oscuramento dei dati personali del ricorrente negli atti suggeriscono una materia sensibile riguardante la sicurezza pubblica e questioni di prevenzione amministrativa.
Il quadro normativo
I decreti PASI della Questura si collocano nel sistema delle misure di prevenzione e sicurezza pubblica disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal Codice dell'Amministrazione Digitale. La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale in materia di ricorsi contro provvedimenti questorili è consolidata dalla giurisprudenza amministrativa quale giudice di primo grado per l'impugnazione di decisioni della pubblica amministrazione in ambito di sicurezza e prevenzione. L'Amministrazione dell'Interno, rappresentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha il compito di difendere la legittimità dei provvedimenti emessi dalle Questure quale organo periferico del Ministero. La procedura amministrativa deve rispettare i principi generali di trasparenza, motivazione e proporzionalità, sebbene in ambito di sicurezza pubblica sussistano limitazioni motivate da esigenze di riservatezza.
La questione giuridica
Il ricorrente aveva contestato la legittimità del decreto questorile, presumibilmente lamentando vizi nella formazione del provvedimento, carenza di motivazione, eccesso di potere, o mancanza dei presupposti fattuali e normativi necessari per l'emanazione del decreto stesso. La controversia riguardava il sindacato amministrativo su un provvedimento emesso in materia di sicurezza pubblica, settore dove il giudice amministrativo deve bilanciare l'esigenza di tutela dei diritti del cittadino con le necessità di mantenimento dell'ordine e della sicurezza. La questione risultava giuridicamente significativa poiché imponeva al collegio di verificare se l'Amministrazione avesse agito entro i limiti della propria discrezionalità e nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, nonostante la natura sensibile della materia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso nel corso dell'udienza pubblica del 22 novembre 2023, con relatore il presidente Angelo Gabbricci. Il collegio giudicante, dopo aver acquisito e valutato tutta la documentazione prodotta dalle parti, incluso l'atto di costituzione dell'Amministrazione dell'Interno, ha ritenuto che il decreto emesso dalla Questura di Bergamo fosse conforme alla legge e ai principi amministrativi applicabili. Il giudice amministrativo ha valorizzato presumibilmente i presupposti fattici e normativi che sorreggivano il provvedimento questorile, accogliendo le argomentazioni della difesa dell'Amministrazione dell'Interno. Il rigetto del ricorso comporta la conferma della legittimità del decreto contestato, con conseguente rifiuto di accogliere le censure formulate dal ricorrente sulla base della valutazione giuridica condotta dal collegio.
La decisione
Il Tribunale ha definitivamente rigettato il ricorso proposto da alfa beta contro il decreto P1/2020 PASI della Questura di Bergamo, confermando così la validità del provvedimento contestato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dal collegio in euro 2.500,00 oltre agli eventuali accessori di legge dovuti in base alle disposizioni normative. Infine, il tribunale ha ordinato alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente in tutti gli atti processuali mediante sostituzione dei dati personali, misura adottata per esigenze di riservatezza connesse alla natura sensibile della controversia.
Massima
Il giudice amministrativo può rigettare il ricorso contro un provvedimento questorile di sicurezza pubblica quando il decreto sia conforme ai presupposti normativi e fattivi previsti dall'ordinamento, anche in assenza di una motivazione estesa nella sentenza, quando il controllo di legittimità non abbia evidenziato vizi procedurali o eccessi di potere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore Alessandro Fede, Referendario Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del decreto n. P1/2020 PASI, emesso dalla Questura di Bergamo il 28.06.2021 e notificato al ricorrente nella medesima data; di ogni atto ad esso presupposto, connesso, conseguente o altrimenti collegato, anche se ignoto al ricorrente. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 579 del 2021, proposto da alfa beta, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Panucci e Massimo Lovati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; l’Amministrazione dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre eventuali accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente mediante sostituzione, nelle diverse forme grafiche contenute in ricorso, di “giovanni” con alfa e “beta” con beta. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 22 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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