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Sentenza n. 202300907/2023

Sentenza n. 202300907/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - LICENZA PORTO D'ARMI USO TIRO A VOLO – RINNOVO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300907/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato una istanza al Questore della Provincia di Bergamo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il Questore, con provvedimento del 30 marzo 2021, ha rigettato la domanda. Ritenendosi illegittimamente danneggiato dal diniego, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione staccata di Brescia) chiedendone l'annullamento e la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese. La controversia è stata sottoposta al giudizio del collegio nella seduta pubblica del 22 novembre 2023, a distanza di oltre due anni dal provvedimento contestato. Il ricorso è stato rappresentato e difeso dalle parti attraverso gli avvocati nominati, con il Ministero dell'Interno e la Questura costituiti in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

La materia del rilascio e del rinnovo delle licenze di porto di fucile è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle norme di attuazione, che attribuiscono al Questore la competenza esclusiva nel valutare la concessione o il rifiuto delle licenze sulla base di specifici presupposti stabiliti dalla legge. Il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, tra cui la capacità civile, l'assenza di determinate condanne penali e l'idonea capacità psicofisica attestata mediante visita medica. L'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte del Questore non è assoluto ma deve rispettare i principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza. Ogni provvedimento amministrativo, incluso il diniego di una licenza di porto, deve inoltre essere adeguatamente motivato, al fine di permettere al destinatario di comprendere la logica della decisione e di tutelarsi dinanzi al giudice amministrativo qualora ritenga di avere diritto.

La questione giuridica

Il ricorso verteva sulla legittimità del provvedimento di rigetto emesso dal Questore della Provincia di Bergamo. Il ricorrente contestava la decisione dell'amministrazione sostenendo che il diniego era viziato da illegittimità, potenzialmente per la scorretta valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, per carenza o incongruità della motivazione, ovvero per l'esercizio irragionevole della discrezionalità amministrativa. La questione sottesa era sostanzialmente se il Questore avesse correttamente applicato i criteri normativi nella valutazione della domanda e se avesse pronunciato il rifiuto secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa. In gioco vi era il diritto fondamentale del cittadino a vedersi riconosciuto l'accesso a una licenza di porto qualora sussistessero i requisiti prescritti dalla legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Questore, ritenendo che il diniego fosse illegittimo. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione particolareggiata, l'accoglimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti, probabilmente ravvisando nella decisione del Questore un difetto di valutazione dei presupposti normativi, una carenza di motivazione adeguata, oppure l'esercizio irragionevole della discrezionalità amministrativa. Il giudice potrebbe aver constatato che il Questore non aveva correttamente verificato i requisiti richiesti dal ricorrente, oppure che il diniego era sproporzionato rispetto ai presupposti di fatto. La decisione di accoglimento riflette una valutazione conforme ai principi generali del diritto amministrativo italiano, secondo cui l'amministrazione deve operare sempre in modo razionale, trasparente e coerente con la normativa vigente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo del 30 marzo 2021, dichiarando illegittimo il rigetto della istanza di rilascio o rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno e la Questura di Bergamo al rimborso delle spese di lite, quantificate in euro 2.500,00 più rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Questore dovrà riesaminare la domanda del ricorrente e adottare un nuovo provvedimento valutando correttamente la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il rilascio della licenza richiesta.

Massima

L'amministrazione deve concedere la licenza di porto di fucile quando sussistano i presupposti normativi richiesti dalla legge, e il diniego deve essere fondato su una valutazione congrua e proporzionata della situazione soggettiva del richiedente secondo i principi di ragionevolezza e trasparenza che governano l'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo emesso in data 30 marzo 2021 (Catg. 113206/II^/2021-P.A.S.I.) che ha rigettato l'istanza del ricorrente di rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Manzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del ministro e del questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, e a rimborsare al ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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