Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202300907/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Tiro A Volo – Rinnovo - Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo emesso in data 30 marzo 2021 (Catg. 113206/II^/2021-P.A.S.I.) che ha rigettato l'istanza del ricorrente di rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. sul ricorso numero di registro generale 342 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Manzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del ministro e del questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, e a rimborsare al ricorrente il contributo unificato al passaggio in giudicato della presente sentenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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