Sentenza n. 202300855/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Caccia – Rinnovo - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza riguarda il ricorso amministrativo promosso da un soggetto, le cui generalità sono state oscurate dal tribunale a tutela della dignità personale, contro due distinti provvedimenti amministrativi emessi dalle autorità di Bergamo nel 2020 e 2021. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Bergamo, emesso dal viceprefetto vicario in data 4 marzo 2021, e il decreto del Questore di Bergamo, classificato con la categoria 061557/II/2020 e registrato nel sistema P.A.S.I. Si tratta presumibilmente di provvedimenti afferenti alla sfera della pubblica sicurezza e della gestione amministrativa della persona, vista la natura dei provvedenti e il contesto coinvolgente sia l'autorità prefettizia che la questura, enti competenti in materia di ordine pubblico, immigrazione e sicurezza pubblica. La causa è stata sottoposta al giudizio amministrativo regionale al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti ritenuti illegittimi dal ricorrente.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema generale della giustizia amministrativa, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, che consente ai cittadini di ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per impugnare provvedimenti della pubblica amministrazione ritenuti illegittimi o viziati sotto il profilo della legittimità. I provvedimenti impugnati, essendo emanati da organi prefettizi e questore, rientrano nella competenza di questi uffici in materia di pubblica sicurezza, ordine pubblico e gestione amministrativa dei procedimenti afferenti a persone sul territorio nazionale. La sentenza conclude il giudizio di primo grado, operando nel contesto della protezione della riservatezza personale in base all'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e all'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), a dimostrazione che la sensibilità della materia richiedeva misure protettive delle generalità del ricorrente.
La questione giuridica
La questione centrale sottesa al ricorso riguarda la legittimità dei due provvedimenti amministrativi impugnati, verosimilmente contestati per profili di violazione della legge, eccesso di potere, violazione dei diritti procedurali del ricorrente, o carenza di motivazione. Benché il testo della sentenza non espliciti il motivo specifico di ricorso, l'accoglimento globale del ricorso e l'annullamento di entrambi i provvedimenti suggeriscono che il collegio giudicante abbia riconosciuto nel complesso una illegittimità rilevante e decisiva rispetto alla regolarità formale o sostanziale degli atti impugnati. La complessità giuridica risiedeva probabilmente nelle modalità di adozione dei provvedimenti, nella loro motivazione o nei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto supportarli.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dai magistrati Angelo Gabbricci (Presidente), Marilena Di Paolo (Referendario Estensore) e Pietro Buzano (Referendario), ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti impugnati. Sebbene la sentenza in questione non contenga una motivazione estesa nel corpo del provvedimento, l'accoglimento inequivocabile del ricorso e l'ordine di annullamento dei decreti sia prefettizio che del Questore indicano che il tribunale ha riscontrato vizi di legittimità sufficientemente gravi da determinare l'illegittimità dei provvedimenti. La decisione riflette un atteggiamento di tutela dell'administrato e di controllo rigoroso sulla legittimità dell'azione amministrativa, coerente con il ruolo della giustizia amministrativa di garantire il rispetto della legalità da parte della pubblica amministrazione. Il fatto che la sentenza sia stata pronunciata in camera di consiglio dopo l'udienza pubblica del 8 novembre 2023 dimostra che il collegio ha valutato attentamente gli argomenti delle parti prima di decidere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso e ha annullato integralmente il decreto del Prefetto di Bergamo del 4 marzo 2021 (protocollo di uscita numero 0018527) e il decreto del Questore di Bergamo (categoria 061557/II/2020). Ha inoltre condannato la Prefettura di Bergamo al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in 2.500 euro oltre gli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva in forza della disposizione normativa che consente l'esecuzione diretta dei provvedimenti giurisdizionali da parte dell'autorità amministrativa. Infine, il tribunale ha ordinato il totale oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, a tutela della dignità della persona secondo i dettami del diritto alla riservatezza garantito dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione pubblica è tenuta al rigoroso rispetto della legittimità nell'emanazione dei propri provvedimenti, con obbligo di motivazione corretta e di conformità alle norme di procedura e di sostanza, restando soggetta al giudizio amministrativo che può disporne l'annullamento qualora ne riscontri la violazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Bergamo, in persona del viceprefetto vicario emesso in data 04.03.2021, protocollo di uscita nr. 0018527 del 04.03.2021 - del decreto del Questore di Bergamo, cat. 061557/II/2020 - P.A.S.I. sul ricorso numero di registro generale 312 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo, del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna la Prefettura di Bergamo al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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