SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - AMMONIMENTO PER STALKING
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300085/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha ricevuto un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Mantova sulla base dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 11/2009, convertito in Legge n. 38/2009. Ritenendo illegittimo tale provvedimento, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per ottenerne l'annullamento. La controversia ha riguardato la legittimità di un atto amministrativo di sicurezza pubblica emanato dall'Autorità di Questura competente. Il ricorso è stato sottoscritto dall'avvocato Beatrice Lombardo e successivamente discusso nel corso di un'udienza pubblica tenutasi il 23 novembre 2022. Il Ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio per contrastare le pretese ricorrenti.
Il quadro normativo
La controversia verte sull'applicazione dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 11/2009, convertito in Legge n. 38/2009, che attribuisce al Questore la facoltà di emettere ammonimenti nei confronti di soggetti la cui condotta sia idonea a costituire pericolo per la sicurezza pubblica. L'ammonimento rappresenta un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, riconducibile all'esercizio dei poteri pubblici in materia di ordine e sicurezza pubblica. Tale provvedimento è sottoposto al controllo e alla sindacabilità del giudice amministrativo, il quale verifica la correttezza procedurale, la legittimità formale e sostanziale, nonché l'adeguatezza della motivazione richiesta dalla legge. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui anche i provvedimenti discrezionali di sicurezza pubblica devono rispettare i principi di correttezza procedurale e di proporzionalità nell'esercizio del potere.
La questione giuridica
Il nucleo controverso della lite era costituito dalla legittimità del provvedimento di ammonimento sotto il profilo della corretta applicazione della disciplina normativa e del rispetto dei canoni procedurali. In particolare, era in discussione se il Questore avesse correttamente motivato la propria decisione, fornendo nel provvedimento l'indicazione chiara e puntuale dei presupposti di fatto e di diritto che giustificassero l'emanazione dell'ammonimento. La questione riveste notevole rilevanza giuridica poiché tocca l'equilibrio delicato tra l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica e il diritto dei cittadini alla legalità amministrativa, alla motivazione e alla protezione della sfera individuale dalle compressioni arbitrarie.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in camera di consiglio e previa relazione della dottoressa Alessandra Tagliasacchi, ha esaminato nel dettaglio il provvedimento impugnato e gli atti della causa, inclusi i documenti allegati al ricorso. Ha valutato con apprezzamento critico la legittimità del provvedimento amministrativo, verificando il rispetto dei principi di corretta gestione della discrezionalità amministrativa. Ha accertato la sussistenza di vizi che rendevano il provvedimento illegittimo nel suo contenuto o nella sua forma procedimentale. Sulla base di questa valutazione, il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso e ha concluso per l'accoglimento, determinando così l'annullamento integrale dell'atto impugnato e di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale.
La decisione
Il Tribunale ha pronunciato il proprio verdetto accogliendo completamente il ricorso proposto dal cittadino. Ha annullato il provvedimento di ammonimento n. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore di Mantova, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad esso. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, equamente distribuite, evitando che alcuna parte dovesse sopportare il costo della contesa. Ha ordinato inoltre che la sentenza fosse eseguita dall'Autorità amministrativa competente, attribuendo al provvedimento il carattere di cogenza. Ha disposto infine l'oscuramento delle generalità del ricorrente e della controinteressata per ragioni di riservatezza e protezione dei dati personali.
Massima
L'ammonimento amministrativo emesso dal Questore è annullabile allorché manchi della motivazione adeguata o non sussistano i presupposti di fatto e di diritto che la normativa richiede per la sua legittima emanazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore per l’annullamento del provvedimento di ammonimento n. Cat. -OMISSIS-, emesso ex articolo 8 D.L. n. 11/2009, conv. in L. n. 38/2009, dal Questore di Mantova in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 474 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Beatrice Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della controinteressata. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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