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Sentenza n. 202300800/2023

Sentenza n. 202300800/2023

SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - DIVIETO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300800/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia un decreto prefettizio emesso dalla Prefettura di Brescia il 19 agosto 2022, mediante il quale il Prefetto ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto assoluto di detenere armi da fuoco e materiale esplodente. Il fondamento del provvedimento prefettizio era la necessità di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo le competenze di cui gode il Prefetto quale massima autorità locale di pubblica sicurezza. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo e non adeguatamente motivato, ha promosso ricorso davanti al TAR chiedendone l'annullamento, ritenendo che la misura del divieto fosse sproporzionata rispetto alle circostanze concrete e priva di un fondamento fattuale sufficientemente esplicitato nel decreto stesso.

Il quadro normativo

La materia del diritto di detenzione di armi in Italia è regolata dal decreto legislativo 19 ottobre 1896 numero 441 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla legge sulla pubblica sicurezza e dalle disposizioni del codice dell'ordinamento amministrativo. Il Prefetto possiede poteri discrezionali rilevanti in materia di ordine e sicurezza pubblica, inclusa la facoltà di adottare provvedimenti restrittivi del diritto al possesso di armi quando sussistano circostanze concrete che lo giustifichino. Tali provvedimenti, seppur dotati di margine discrezionale, restano soggetti ai principi costituzionali di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, e devono essere correttamente motivati con riferimento specifico ai fatti e alle circostanze che li hanno determinati, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del decreto prefettizio sotto molteplici profili: la genericità della motivazione, la mancanza di un adeguato fondamento fattuale, la possibile violazione del principio di proporzionalità e la carenza del collegamento logico tra la situazione concreta del ricorrente e la necessità di prevenire danni all'ordine pubblico. La controversia verteva sulla corretta interpretazione dei poteri discrezionali del Prefetto e sui limiti entro i quali tali poteri possono essere esercitati legittimamente, nonché sul diritto del cittadino a una decisione amministrativa ragionevolmente motivata e costruita su basi fattuali concrete piuttosto che su valutazioni meramente astratte.

La motivazione del giudice

Durante il corso del giudizio, la Prefettura di Brescia ha ritenuto opportuno ritirare il decreto impugnato, determinando così la cessazione della materia del contendere; tale ritiro implica che l'Amministrazione ha riconosciuto, almeno implicitamente, l'infondatezza delle proprie ragioni e ha abbandonato la difesa del provvedimento. Il collegio giudicante, preso atto di questa situazione processuale, ha dichiarato cessata la materia del contendere, non potendo quindi proseguire il giudizio sul merito della controversia poiché venne meno l'interesse sostanziale a decidere. Tuttavia, il TAR ha ritenuto di condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, riconoscendo implicitamente che il ricorrente aveva ragione nella propria pretesa e che l'Amministrazione aveva adottato un provvedimento non legittimo e ingiustificato; tale condanna alle spese costituisce una forma di riparazione nei confronti di chi aveva ragione ma non ha ottenuto una sentenza di merito che lo dichiarasse esplicitamente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso numero 902 del 2022, riconoscendo che il decreto prefettizio non era più sottoposto a contestazione, poiché ritirato dall'Amministrazione. Il TAR ha inoltre condannato la Prefettura di Brescia al pagamento delle spese di lite nella misura di millecinquecento euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, laddove versato, mantenendo ferme le statuizioni relative alle spese della fase cautelare. La sentenza è stata disposta come esecutiva dall'autorità amministrativa, con il vincolo di privacy per il ricorrente attraverso l'oscuramento dei dati identificativi in conformità al diritto alla protezione dei dati personali secondo il GDPR e le norme italiane sulla privacy.

Massima

Qualora la pubblica amministrazione ritiri un provvedimento illegittimo durante il corso del giudizio amministrativo, il TAR dichiara cessata la materia del contendere ma condanna comunque l'amministrazione al rimborso delle spese di lite, riconoscendo implicitamente il diritto del ricorrente e sanzionando l'esercizio ingiustificato del potere amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 19 agosto 2022 Prot. -OMISSIS-/DDA/Area 1Bis che ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi e materiale esplodente al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre 40;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato); ferme le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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