Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202300800/2023

Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Divieto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 19 agosto 2022 Prot. -OMISSIS-/DDA/Area 1Bis che ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi e materiale esplodente al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica.
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre 40;
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite relative alla fase di merito, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato); ferme le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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