SICUREZZA PUBBLICA - ARMI, MUNIZIONI E ALTRE MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE - CONFERMA DIVIETO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300798/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un decreto del Prefetto del 19 marzo 2021, mediante il quale è stata respinta la sua istanza di revoca di un precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Tale divieto era stato imposto con decreto prefettizio numero 2404 del 11 gennaio 2019. Il ricorrente ha deciso di propugnare innanzi al giudice amministrativo l'illegittimità della decisione prefettizia di rifiutare la revoca del divieto, sostenendo ragioni che potevano attinere all'inutilità dei presupposti originari, alla carenza di motivazione nel respingimento oppure a violazioni procedurali. Il caso riguarda dunque la sfera del controllo preventivo sui cittadini nel settore della detenzione di armi, materia di competenza dell'autorità prefettizia secondo le normative in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il quadro normativo
La materia del divieto di detenzione di armi e munizioni rientra nella competenza del Prefetto secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica e delle leggi sulla sicurezza pubblica. L'art. 10 della legge sulle armi e i relativi decreti attuativi prevedono specifici meccanismi di controllo e revoca dei divieti applicati dall'autorità di pubblica sicurezza. La decisione di rifiutare la revoca di un divieto deve essere motivata e proporzionata rispetto ai presupposti normativi che consentono tali limitazioni. Il diritto al ricorso amministrativo costituisce una garanzia fondamentale per il ricorrente, il quale può contestare provvedimenti ritenuti illegittimi. L'agire amministrativo deve rispettare i principi costituzionali di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché le esigenze di corretta procedura amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto prefettizio che ha respinto in toto la richiesta di revoca del divieto di detenzione di armi. La questione comportava una valutazione circa la congruità della motivazione addotta nel respingimento, la persistenza dei presupposti di fatto che giustificavano il divieto originario e l'eventuale violazione di norme procedurali nella fase istruttoria. Il ricorrente sosteneva, verosimilmente, che il Prefetto non aveva adeguatamente considerato elementi di fatto sopravvenuti, ovvero aveva omesso di valutare la sussistenza delle condizioni che avrebbero potuto giustificare una revoca anche parziale del divieto. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento fra le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto alla libertà personale e al mantenimento dei diritti civili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso e ha ritenuto, nella sua valutazione complessiva, che il decreto del Prefetto del 19 marzo 2021 fosse affetto da vizi tali da renderne necessario l'annullamento almeno in parte. Verosimilmente il giudice ha accertato che la motivazione fornita dal Prefetto nel respingere la revoca fosse insufficiente, generica o non adeguatamente supportata da elementi di fatto documentati nel fascicolo amministrativo. Il collegio giudicante ha potuto anche ritenere che i presupposti fattuali che avevano determinato il divieto originario nel 2019 fossero venuti meno o fossero stati apprezzati erroneamente nella decisione di rifiuto. Tuttavia il giudice ha dichiarato irricevibile per tardività una parte del ricorso, probabilmente relativa a specifiche controriformazioni o a contestazioni mosse tardivamente rispetto ai termini procedurali. La compensazione delle spese di lite è conseguente alla parziale accoglienza del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso e di annullare il decreto del Prefetto del 19 marzo 2021, che aveva respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla decisione giurisdizionale. Le spese di lite sono compensate fra le parti, secondo la prassi consolidata in caso di accoglimento parziale della domanda. Il ricorso ha dunque conseguito un risultato positivo per il ricorrente, il quale potrà adesso beneficiare di una nuova valutazione della sua istanza di revoca da parte della pubblica amministrazione, liberata dal vizio che aveva affetto il rifiuto precedente.
Massima
L'amministrazione non può respingere un'istanza di revoca di un divieto di detenzione di armi senza fornire motivazione congrua, proporzionata e adeguatamente documentata rispetto ai presupposti di fatto e di diritto che giustificherebbero il mantenimento della limitazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - del decreto del Prefetto di -OMISSIS 1- Area 1 Bis Prot. 23141 in data 19.3.2021 che ha respinto l'istanza del ricorrente di revoca del decreto dello stesso Prefetto n. 2404 pronunciato l'11.1.2019 recante il divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti; - di ogni atto antecedente il provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 256 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre 40; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno comparso per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile per tardività e in parte lo accoglie, annullando il provvedimento del Prefetto di -OMISSIS 1- del 19 marzo 2021, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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