Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—ACCOLTO PARZIALMENTE
Sentenza n. 202300798/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Detenzione - Conferma Divieto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - del decreto del Prefetto di -OMISSIS 1- Area 1 Bis Prot. 23141 in data 19.3.2021 che ha respinto l'istanza del ricorrente di revoca del decreto dello stesso Prefetto n. 2404 pronunciato l'11.1.2019 recante il divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti; - di ogni atto antecedente il provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 256 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre 40; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno comparso per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile per tardività e in parte lo accoglie, annullando il provvedimento del Prefetto di -OMISSIS 1- del 19 marzo 2021, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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