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Sentenza n. 202300776/2023

Sentenza n. 202300776/2023

SICUREZZA PUBBLICA - INFILTRAZIONI MAFIOSE - MISURE EX ART. 94 BIS D.LGS 159/11

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300776/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente, rappresentante legale di un'azienda, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia sez. staccata di Brescia per ottenere l'annullamento di un provvedimento del Prefetto della provincia di competenza. Questo provvedimento aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione collaborativa per la durata di un anno, ai sensi dell'articolo 94 bis del Decreto Legislativo 159 del 2011. La ricorrente contestava non solo il provvedimento prefettizio principale, ma anche tutti gli atti strumentali e connessi che l'avevano sorretto, ossia i verbali del Gruppo Interforze Antimafia, le note dei Carabinieri, la documentazione della Guardia di Finanza, l'informativa della Direzione Investigativa Antimafia sezione operativa di Brescia e la nota della Questura classificata come Antimafia. La controversia si inseriva quindi nel quadro del sistema amministrativo di prevenzione dal fenomeno mafioso e delle infiltrazioni criminali nell'economia legale.

Il quadro normativo

Il caso verte su un istituto fondamentale del Codice Antimafia, vale a dire le misure di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94 bis del Decreto Legislativo 159 del 2011. Queste misure rappresentano uno strumento amministrativo di contrasto alle organizzazioni mafiose, distinto dalla repressione penale e caratterizzato da una finalità eminentemente preventiva e educativa. L'articolo 94 bis prevede che i prefetti, su proposta del Gruppo Interforze Antimafia e sulla base di informative fornite dalle autorità di polizia e dalle agenzie investigative, possono proporre al Prefetto stesso o al Questore misure di prevenzione collaborativa verso soggetti o imprese sospettati di contiguità con la criminalità organizzata. Le misure sono adottate con procedimento amministrativo e possono avere una durata determinata. Il ricorso avverso questi provvedimenti è sottoposto al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica il rispetto dei limiti di legge, la correttezza procedimentale e la ragionevolezza delle scelte amministrative.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della decisione prefettizia di assoggettare la ricorrente a misure di prevenzione collaborativa. La ricorrente evidentemente sosteneva che il provvedimento fosse viziato, che mancassero i presupposti di fatto per la sua adozione oppure che il procedimento non fosse stato corretto. Più in generale, la questione toccava il delicato equilibrio tra l'esigenza di reprimere e prevenire le infiltrazioni mafiose nell'economia legale da un lato, e il diritto della ricorrente a operare impunemente e senza restrizioni amministrative qualora priva di reali collegamenti con la criminalità dall'altro. In questo contesto, il giudice amministrativo doveva valutare se l'Amministrazione avesse correttamente accertato i fatti e se avesse rispettato la normativa sostanziale e procedimentale prevista dal Codice Antimafia per l'adozione di tali misure.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Angelo Gabbricci, dal Consigliere Ariberto Sabino Limongelli e dalla Referendaria Estensore Marilena Di Paolo, ha riesaminato il fascicolo nel corso dell'udienza pubblica tenutasi il 11 ottobre 2023. Benché il testo della sentenza come trasmesso non contenga la motivazione estesa, dal dispositivo di respingimento emerge che il giudice ha ritenuto legittima la decisione prefettizia in tutti i suoi aspetti essenziali. Il collegio ha evidentemente accertato che l'Amministrazione aveva fondamento normativo e fattuale per adottare il provvedimento, che gli elementi informativi provenienti da Carabinieri, Guardia di Finanza, DIA e Questura fornissero una base sufficiente e adeguata, e che il procedimento fosse stato condotto nel rispetto delle garanzie procedimentali prescritte dalla legge. La circostanza che il ricorso sia stato respinto integralmente suggerisce che il giudice abbia ritenuto prive di fondamento tutte le censure sollevate dalla ricorrente sul piano sia procedurale che sostanziale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nei confronti di entrambe le parti convenute, ossia la Prefettura e il Ministero dell'Interno. Conseguentemente, il provvedimento prefettizio di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa per la durata di un anno rimane pienamente efficace e vincolante nei confronti della ricorrente. Inoltre, la sentenza condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila cinquecento euro, oltre oneri di legge, quale conseguenza ordinaria della soccombenza. Il giudice ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti con precedenti penali e di polizia a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte, conformemente al Decreto Legislativo 196 del 2003 e al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Massima

Sono legittime le misure di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94 bis del Decreto Legislativo 159 del 2011 quando adottate dal Prefetto sulla base di informative delle autorità di polizia e investigative, sempre che sussistano idonei elementi fattici di indizio di contiguità con la criminalità organizzata e che sia stato osservato il procedimento amministrativo previsto dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) del provvedimento Fasc. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto l'applicazione, per la durata di 1 anno, nei confronti della ricorrente di misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.lgs 159/11;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi inclusi:
b.1) le note -OMISSIS-del Comando Prov.le dei Carabinieri;
b.2) i verbali del GIA del -OMISSIS-;
b.3) la “documentazione” di cui alle note n. -OMISSIS-della Guardia di Finanza – Comando Prov.le;
b.4) l'informativa della DIA – Sez. Op. di Brescia n. -OMISSIS-;
b.5) la nota della Questura di -OMISSIS- n. Cat. Antimafia/-OMISSIS- del -OMISSIS-OMISSIS-;
atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento del -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia: segnatamente, il cognome-"Alfa"-andrà sostituito con “Alfa” – virgoletttato – il cognome "Beta" con “Beta” – c.s. –"Gamma" con “Gamma”, "Delta" con “Delta”, "Epsilon"con “Epsilon”, "Zeta" con “Zeta”, "Eta" con “Eta”,
"Teta"con “Teta”; -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- andranno omissati integralmente, così come le insegne e le ragioni sociali citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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