Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300776/2023
Sicurezza Pubblica - Infiltrazioni Mafiose - Misure Ex Art. 94 Bis D.lgs 159/11
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore per l'annullamento a) del provvedimento Fasc. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha disposto l'applicazione, per la durata di 1 anno, nei confronti della ricorrente di misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis D.lgs 159/11; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi inclusi: b.1) le note -OMISSIS-del Comando Prov.le dei Carabinieri; b.2) i verbali del GIA del -OMISSIS-; b.3) la “documentazione” di cui alle note n. -OMISSIS-della Guardia di Finanza – Comando Prov.le; b.4) l'informativa della DIA – Sez. Op. di Brescia n. -OMISSIS-; b.5) la nota della Questura di -OMISSIS- n. Cat. Antimafia/-OMISSIS- del -OMISSIS-OMISSIS-; atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento del -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 975 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia: segnatamente, il cognome-"Alfa"-andrà sostituito con “Alfa” – virgoletttato – il cognome "Beta" con “Beta” – c.s. –"Gamma" con “Gamma”, "Delta" con “Delta”, "Epsilon"con “Epsilon”, "Zeta" con “Zeta”, "Eta" con “Eta”, "Teta"con “Teta”; -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- andranno omissati integralmente, così come le insegne e le ragioni sociali citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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