Sentenza n. 202300769/2023
Sicurezza Pubblica - Armi, Munizioni E Altre Materie Esplodenti - Licenza Porto D'armi Uso Tiro A Volo – Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ricorrente ha impugnato due provvedimenti amministrativi emessi dalle autorità di pubblica sicurezza della Provincia di Bergamo. Il primo provvedimento è un decreto emanato dal Questore il 4 febbraio 2020, notificato il giorno seguente, che revocava la licenza precedentemente rilasciata alla ricorrente per il porto di fucile ad uso di tiro a volo. Di fronte a tale revoca, la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore, invocando le procedure ordinarie di impugnazione amministrativa. Il Prefetto della Provincia di Bergamo, tuttavia, con decreto emesso il 5 febbraio 2021 e notificato lo stesso giorno, ha respinto completamente il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente, confermando così la decisione revocatoria del Questore. Successivamente, la ricorrente ha deciso di adire il Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti amministrativi, sia del Questore che del Prefetto, attraverso un ricorso ordinario depositato presso il TAR Lombardia.
Il quadro normativo
La materia del rilascio e della revoca delle licenze di porto d'armi rientra nella competenza delle questure e della prefetture, secondo il sistema organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e dalla legge n. 110 del 1975 sulla disciplina delle armi e delle munizioni. La legislazione italiana conferisce alle autorità di pubblica sicurezza poteri discrezionali nel valutare la permanenza dei presupposti per il mantenimento di una licenza di porto d'armi, dovendo verificare continuativamente il permanere dei requisiti di idoneità psichica e morale, l'assenza di condanne penali rilevanti, nonché il mantenimento delle ragioni di interesse pubblico che giustificano il porto dell'arma. I criteri di valutazione devono tener conto delle disposizioni sulla sicurezza pubblica, dei principi generali del diritto amministrativo circa la necessaria motivazione dei provvedimenti restrittivi, e della giurisprudenza consolidata in tema di poteri amministrativi della questura in materia di armi. La possibilità di revoca rappresenta uno strumento fondamentale per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza che sia sempre necessaria l'esistenza di eventi abnormi che la giustifichino, potendo bastare anche la valutazione di circostanze sopravvenute.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità della revoca della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo, cioè se il Questore e il Prefetto abbiano agito secondo legge nel revocare un provvedimento favorevole precedentemente concesso, ovvero se la revoca fosse priva di fondamento normativo o proceduralmente viziata. In secondo luogo, emergeva la questione relativa alla correttezza della procedura amministrativa seguita dal Questore nel revocare la licenza e dalla Prefettura nel respingere il ricorso gerarchico, verificando se fossero state rispettate le forme di preavviso, le facoltà di difesa della ricorrente, la motivazione adeguata del provvedimento e se sussistessero i presupposti legittimi per l'esercizio del potere revocatorio. La ricorrente, nel suo ricorso, avrebbe verosimilmente sostenuto che la revoca mancasse di motivazione sufficiente, che non sussistessero motivi di ordine e sicurezza pubblica che la giustificassero, oppure che le procedure amministrative non fossero state scrupolosamente osservate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, i decreti del Questore e del Prefetto, e ascoltato le argomentazioni delle parti in occasione dell'udienza pubblica del 11 ottobre 2023, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero stati emessi secondo le norme di legge applicabili e in conformità alle procedure amministrative previste. Il collegio ha valutato che il Questore, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali in materia di sicurezza pubblica, aveva agito correttamente nel revocare la licenza sulla base di circostanze concrete che giustificavano tale revoca, circostanze che il TAR ha ritenuto effettivamente sussistenti e legittimamente valutabili dall'amministrazione. Inoltre, il giudice amministrativo ha accertato che la Prefettura, nel ricorso gerarchico, aveva condotto un riesame adeguato della decisione questurile e aveva correttamente confermato la revoca, operando secondo i criteri e le procedure ordinaria previste dalla normativa sulla gerarchia amministrativa. Il TAR ha quindi rigettato gli argomenti della ricorrente, ritenendoli infondati sia dal punto di vista del merito che della legittimità procedurale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso della ricorrente, disponendo che i due decreti impugnati (quello del Questore del 4 febbraio 2020 e quello del Prefetto del 5 febbraio 2021) rimangono efficaci e non subiscono alcuna modificazione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, che il TAR ha liquidato in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, a titolo di contributo per le spese sostenute dalle amministrazioni resistenti (Questura di Bergamo, Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno). La sentenza è stato dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. Infine, il TAR ha ordinato che le generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla fossero oscurati nei pubblici registri, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e nel Regolamento UE n. 679 del 2016.
Massima
L'amministrazione competente conserva il potere di revocare una licenza di porto d'armi previamente rilasciata, qualora, nel corso del tempo, vengano meno i presupposti di idoneità psichica, morale o di ordine pubblico che ne giustificavano il mantenimento, e il ricorso gerarchico non costituisce un rimedio utile se fondato su allegazioni generiche prive di specifica documentazione che dimostri il vizio dei provvedimenti impugnati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandro Fede, Referendario, Estensore Marilena Di Paolo, Referendario per l'annullamento - del decreto Catg. P 1/2020-P.A.S.I. del Questore della Provincia di Bergamo, datato 4.2.2020 e notificato il giorno seguente, che ha revocato alla ricorrente la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; - del decreto Area I bis prot. uscita n. 0010295 del Prefetto della Provincia di Bergamo, emesso e notificato il 5.2.2021, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il decreto del Questore sopra indicato. sul ricorso numero di registro generale 255 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Boriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Bergamo e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e il marito. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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